Articoli precedenti
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa
intesa con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà,
sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17 - Formazione professionale -
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo comma,
lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi
e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845
del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività
di formazione professionali di cui all'art 5 della medesima legge n. 845 del
1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di
avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18 - Integrazione lavorativa -
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del
codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
all'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al
comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
ministro della Sanità e con il ministro per gli Affari sociali, da emanare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere
alle convenzioni di cui all'art. 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle
persone handicappate.
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio -
1 In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro,
la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni -
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede -
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra
le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato -
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative -
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il ministro della Sanità, con proprio decreto da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di
propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e
dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9
gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei Lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche -
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
artt. 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per
il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi degli artt. 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge
5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota
dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di
recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato
regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del
1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei Lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione -
1. Il ministro delle Poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi -
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai
sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono
servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano
i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle regioni sono coordinati con
i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
ministro dei Trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei Trasporti predispone i
capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
Art. 27 - Trasporti individuali -
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali,
con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello
Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le
parole: "titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità
motorie" sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie"
3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il
seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di guida della categorie A, B o C speciali, entro un anno
dalla data dell'acquisto del veicolo Entro i successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato"
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, come sostituito dall'art 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.
111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal ministro dei Trasporti su proposta del comitato di cui
all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della Sanità,
che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 42.
Art. 28 - Facilitazione per i veicoli delle persone handicappate -
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia
in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 27
aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto -
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore
deve essere iscritto nelle liste elettorali Nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30 - Partecipazione -
1. Le regioni, per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31 - Riserva di alloggi -
1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o
per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze
di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie"
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è
concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti
autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati
dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto
preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni
anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di
cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 32 - Agevolazioni fiscali -
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che ecceda il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo
dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri
per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purché dalla
documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da
assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art. 33 - Agevolazioni -
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4,
comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
dall'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di
cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché
quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il
suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in
altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici -
1. Con decreto del ministro della Sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario
delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili
tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap
fisico o sensoriale.
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato -
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un
istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia
segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184.
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali -
1. Per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo
XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata
da un terzo alla metà
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o suo familiare.
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata -
1. Il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro dell'Interno e il ministro
della Difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia
preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38 - Convenzioni -
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per
la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'art 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del
personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione
di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti
e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i
principi della presente legge.
Art. 39 - Compiti delle regioni -
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito
del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei
servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri
servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'amministrazione della P.I. e con le strutture prescolastiche o scolastiche
e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le
attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e
di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei
servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità
fissate dalle regioni medesime.
Art. 40 - Compiti dei comuni -
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la
competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente
legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1
con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con
gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento previste dallo
status stesso.
Art. 41 - Competenze del ministro per gli Affari sociali e costituzione del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap -
1. Il ministro per gli Affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
ministro per gli Affari sociali. Il concerto con il ministro per gli Affari
sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale
adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal ministro per gli Affari sociali, che lo presiede,
dai ministri dell'Interno, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e
della previdenza sociale, nonché dai ministri per le Riforme istituzionali e
gli Affari regionali e per il Coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n.
476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e
delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il ministro per gli Affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.
A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente
legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e
della previdenza sociale, dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui uno del Dipartimento per gli Affari sociali, uno del
Dipartimento per gli Affari regionali, uno del Dipartimento della Funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento per gli Affari sociali.
Art. 42 - Copertura finanziaria -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli Affari
sociali, è istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e
delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il ministro per gli Affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del
fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri,
approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a
situazione di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di
alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i
servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e
grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6 - omissis
7 - omissis
8 - omissis
Art. 43 - Abrogazioni -
1. L'art. 230 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415
del regolamento approvato con R.D 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e
terzo dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 - Entrata in vigore -
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella G.U.
Sottocategoria: Leggi-e-normative- Disabili-
[
]
|