Norme di attuazione delle convenzioni europee in materia di protezione dei
minori (L'Aja 1961) e di rimpatrio dei minori (L'Aja 1970).
Legge 15 gennaio 1994 n.64
Recepimento di convenzioni europee sui minori
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio
1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione
delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione
dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in
materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 .
1.1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla
firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonche' la convenzione sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il
25 ottobre 1980. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
2.1. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22 della convenzione di Lussemburgo e dell'articolo 43
della convenzione de L'Aja.
3.1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile,
e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della
convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo
2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento, nonche', dell'articolo 6 della convenzione de
L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori.
3.2. Per lo svolgimento dei suoi compiti autorita' centrale si avvale, ove
necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato,
nonche', dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo'
chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della
Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni
che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3.3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle
procedure promosse su richiesta autorita' centrale sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
3.4. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile,
e' altresi' designato come autorita' centrale competente per gli adempimenti di
cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla
competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione
dei minori.
4.1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei
provvedimenti adottati dalle autorita' straniere per la protezione dei minori,
ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono
disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi
devono avere attuazione.
4.2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere presentato anche dal
pubblico ministro, d'ufficio ovvero su richiesta autorita' centrale. Contro il
decreto del tribunale per i minorenni puo' essere proposto ricorso per
cassazione.
4.3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede e'
competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli
articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento
dato avviso autorita' centrale.
4.4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de
L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorita' straniere
e' di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero,
ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono
stati adottati i provvedimenti.
5.1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello
Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono
adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.
5.2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio
dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970,
sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone
che esercitano la potesta' parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui
il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino
italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potesta'
parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potesta'
parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la
decisione e' adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
5.3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970,
sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le
persone che sul minore esercitano la potesta' parentale, ovvero, ricorrendo
l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od
eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
5.4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del
28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove
il minore risiede.
5.5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con
decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a
seguito di richiesta autorita' centrale. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il
tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere
proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione e' trasmessa autorita'
centrale per i provvedimenti di competenza. Contro il decreto del tribunale per
i minorenni e' ammesso ricorso per cassazione.
6.1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle
decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate
dalle autorita' straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della convenzione
di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni
del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
6.2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione e'
deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto
del tribunale e' ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non
sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
6.3. Ove la richiesta sia presentata tramite autorita' centrale, quest'ultima
premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a
norma del comma 1, perche' sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso
e' presentato senza ritardo. La decisione e' deliberata nel termine di cui al
comma 2.
6.4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, e ne da' immediatamente avviso autorita'
centrale.
7.1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario
al quale e' stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto
di vista, sono presentate per il tramite autorita' centrale a norma degli
articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
7.2. Autorita' centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti,
trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore
della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di
restituzione o il ripristino del diritto di visita.
7.3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni,
fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione
autorita' centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso
cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore
medesimo. La persona che ha presentato la richiesta e' informata della data
dell'udienza a cura autorita' centrale, e puo' comparire a sue spese e chiedere
di essere sentita.
7.4. Il decreto e' immediatamente esecutivo. Contro di esso puo' essere
proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto.
7.5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia, e ne d immediatamente avviso autorita'
centrale.
7.6. E' fatta salva la facolta' per l'interessato di adire direttamente le
competenti autorita', a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma
1.
8.1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di
cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri.
8.2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le correnti variazioni di bilancio.
9.1. La legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale Convenzione europea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento.
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione,
Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione
dell'interesse del minore e' di importanza decisiva in materia di provvedimenti
concernenti il suo affidamento;
Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il
riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un
minore avra' l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei
minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di
visita dei genitori e' il normale corollario del diritto di custodia;
Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati
trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo
alle difficolta' incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da
questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di
ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente
interrotto;
Convinti dell'opportunita' di adottare, a tale scopo, delle misure adatte
alle varie necessita e alle diverse circostanze; Desiderosi di stabilire delle
relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorita',
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione, si intende per: a) minore: una persona,
qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'eta di 16
anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza
secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo
la legge interna dello Stato richiesto; b) autorita' : ogni autorita'
giudiziaria od amministrativa; c) provvedimento relativo all'affidamento: ogni
provvedimento di una autorita' che disponga sulla cura della persona del minore,
compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonche' in ordine al diritto
di visita; d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una
frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo
affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si
considera egualmente spostamento indebito: i) il mancato ritorno di un minore
attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di
un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro
soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui e' esercitato
l'affidamento; ii) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi
dell'articolo 12.
TITOLO I
Autorita' centrali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato contraente designera' una autorita' centrale che
esercitera' le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti
hanno la facolta' di designare le diverse autorita' centrali di cui stabiliscono
le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve
essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 3
1. Le autorita' centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e
promuovere un concerto tra le autorita' competenti e i loro rispettivi paesi.
Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le
autorita' centrali degli Stati contraenti: a) assicurano la trasmissione delle
domande d'informazione provenienti dalle autorita' competenti e riguardanti dei
punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso; b) si comunicano
reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in
materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione; c) si tengono
reciprocamente informate circa le difficolta' che possono nascere in occasione
dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura
possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.
Articolo 4
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo
all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il
riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento puo' rivolgersi, a tale
scopo, mediante ricorso, autorita' centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.
3. L'Autorita' centrale adita, nel caso in cui sia diversa autorita' centrale
dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e
senza indugio.
4. L'Autorita' centrale adita puo' rifiutare il suo intervento quando e'
manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione. 5.
Autorita' centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della
sua domanda.
Articolo 5
1. L'Autorita' centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perche'
venga adottata nel piu' breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea,
rivolgendosi, se del caso, alle autorita' competenti, per: a) rintracciare il
luogo in cui si trova il minore; b) evitare, in particolare adottando le misure
provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano
lesi; c) assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento; d)
assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del
provvedimento e' accordata; e) informare autorita' richiedente sulle misure
adottate.
2. Quando l'Autorita' Centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per
credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente,
trasmette i documenti autorita' centrale di questo Stato, direttamente e senza
indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si
impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura
adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo autorita' centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove
del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione e' rifiutato e se autorita' centrale
dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di
promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorita' fa il possibile
per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni
non meno favorevoli di quelle di cui puo' beneficiare una persona che risiede e
che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, puo' in particolare
rivolgersi alle sue autorita' competenti.
Articolo 6
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorita' centrali interessate e
salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo: a) le comunicazioni
indirizzate autorita' centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o
in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in
tale lingua; b) autorita' centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare
le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una
traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano autorita' centrale dello Stato richiesto,
compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella
lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o
inglese.
3. Ogni Stato contraente puo' escludere l'applicazione in tutto o in parte
delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato
contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente puo'
ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.
TITOLO II
Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti e ripristino dell'affidamento
dei minori
Articolo 7
I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente
sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono
esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Articolo 8
1. In caso di trasferimento illegittimo, autorita' centrale dello Stato
richiesto far procedere immediatamente alla restituzione del minore: a) quando
all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento e'
stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto
luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la
cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul
territorio di tale Stato e b) se la domanda di restituzione e' stata proposta ad
una autorita' centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del
trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformita' alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza
l'intervento di autorita' giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti
nella presente Convenzione si applichera' al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona e'
intervenuto un accordo, omologato da autorita' competente, per concedere alla
seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore,
dopo essere stato portato all'estero, non e' stato restituito alla persona che
lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in
conformita' ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso
di provvedimento autorita' competente che accorda questo stesso diritto a una
persona che non ha l'affidamento del minore.
Articolo 9
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti
all'articolo 8 e se si e' fatto ricorso ad una autorita' centrale entro il
termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e
l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando: a) si tratta di un
provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante
legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non e' stato
notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile
affinche', possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non
puo' costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la
notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto
ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il
procedimento nello Stato d'origine; b) si tratta di un provvedimento pronunciato
in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza
autorita' che l'ha pronunciato non si basa: i) sulla residenza del convenuto,
ovvero ii) sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purche'
uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero iii) sulla residenza abituale
del minore; c) il provvedimento e' incompatibile con quello relativo
all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento
del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale
sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo
trasferimento.
2. Se non e' stato fatto ricorso ad alcuna autorita' centrale, le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili
quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei
mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento puo' essere oggetto di esame nel merito.
Articolo 10
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e
l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti
dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti: a) se si e' constatato
che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i
principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato
richiesto; b) se si e' constatato che a seguito del mutamento di circostanze,
compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del
minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento
originario risultano non piu' conformi all'interesse del minore; c) se, al
momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine: i) il minore aveva
la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo
Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di
collegamento; ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato
d'origine e quella dello Stato richiesto, nonche' la residenza abituale nello
Stato richiesto; d) se il provvedimento e' incompatibile con un provvedimento
emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo
nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della
proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto e'
conforme all'interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello
d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi: a) se il
provvedimento originario e' oggetto di un ricorso ordinario; b) se nello Stato
richiesto e' pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore,
promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato; c)
se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore e' oggetto di un
procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al
riconoscimento del provvedimento stesso.
Articolo 11
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti
relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e
posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti
relativi all'affidamento.
2. Tuttavia, autorita' competente dello Stato richiesto puo' fissare le
modalita' dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in
particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.
3. Quando non si e' provveduto sul diritto di visita ovvero quando il
riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene
rifiutato, autorita' centrale dello Stato richiesto puo' rivolgersi alle proprie
autorita' competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona
che invoca tale diritto.
Articolo 12
Qualora alla data in cui il minore e' trasferito oltre una frontiera
internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo
affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente
Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante
l'affidamento del minore che riconosca l'illiceita' del trasferimento ed emesso
in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.
TITOLO III
Procedura
Articolo 13
1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente
di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata: a) da un
documento che abilita autorita' centrale dello Stato richiesto ad agire a nome
del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante; b) da una
copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticita';
c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o
del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che
l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente e' stato
regolarmente notificato o comunicato al convenuto; d) se del caso, da ogni
documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il
provvedimento e' esecutivo; e) ove possibile, da una esposizione indicante il
luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto; f) da proposte
sulle modalit... del ripristino dell'affidamento del minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una
traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.
Articolo 14
Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un
provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapida. A tal
fine fa in modo che la domanda di "exequatur" possa essere proposta su
semplice ricorso.
Articolo 15
1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. b) dell'articolo 10,
autorita' che dipende dallo Stato richiesto: a) deve rendersi edotta del punto
di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilita' pratica, avuto
riguardo, in particolare, all'eta' ed alla capacita di discernimento di
quest'ultimo; e b) puo' chiedere che vengano effettuate delle opportune
indagini.
2. le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico
dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati
autorita' interessata attraverso le autorita' centrali.
Articolo 16
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalita'
analoga puo' essere richiesta.
TITOLO IV
Riserve
Articolo 17
1. Ogni Stato contraente puo' formulare la riserva in base alla quale, nei
casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il
riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno
essere rifiutati per motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno
indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno
Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente
articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei
motivi aggiuntivi indicati in detta riserva. Articolo 18 Ogni Stato contraente
puo' formulare la riserva in base alla quale non e' vincolato alle disposizioni
dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai
provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato
contraente che ha fatto tale riserva.
TITOLO V
Altri strumenti
Articolo 19
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale
vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non
convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il
riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.
Articolo 20
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato
contraente puo' avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtu' di uno
strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente
Convenzione.
2. Quando due o piu' Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono
farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un
sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in
questo campo, essi avranno la facolta' di applicare tra loro tale legislazione o
tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per
avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro
decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca
di detta decisione deve anch'essa essere notificata.
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