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TITOLO VI
Clausole finali
Articolo 21
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa. Sara' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti
di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 22
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati
membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere
vincolati dalla Convenzione in confronti alle disposizioni dell'articolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimere successivamente il proprio consenso ad
essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.
Articolo 23
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del
Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la
maggioranza prevista dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla unanimita' dei
rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al
Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Articolo 24
1. Ogni Stato puo', all'atto della firma od al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare
il o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato
nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo
territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario
Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra'
essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella
dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il
ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del
Segretario Generale.
Articolo 25
1. Uno Stato che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali si
applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e
di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento puo',
al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si
applichera' a tutte queste unita' territoriali, ovvero ad una o piu' di esse.
2. In ogni altro momento successivo potra', con dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della
presente Convenzione ad ogni altra unita' territoriale indicata nella
dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di tale unita'
territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di
tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario
Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti,
potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni unita' territoriale designata
in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario
Generale. Il ritiro avra' effetto a partire dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da
parte del Segretario Generale.
Articolo 26
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori,
abbia due o piu' ordinamenti giuridici di applicazione territoriale: a) il
riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una
persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico
determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali
norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia piu' stretti
rapporti; b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve
essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento unita' territoriale in cui
il provvedimento e' stato pronunciato o unita' territoriale in cui e' stato
richiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino
dell'affidamento.
2. Il paragrafo 1. a) del presente articolo si applica anche, mutatis
mutandis, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due
o piu' ordinamenti giuridici di applicazione personale.
Articolo 27
1. Ogni Stato puo', al momento della firma od al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
dichiarare di avvalersi di una o piu' riserve che figurano al paragrafo 3
dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione.
Non e' ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo
precedente puo' ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data di
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. Articolo 28 Al
termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente
Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale
data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, invitera' i rappresentanti
delle autorita' centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di
studiare e facilitare il funzionamento della Convezione. Ogni Stato membro del
Consiglio d'Europa che non e' parte alla Convenzione potra' farsi rappresentare
da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un
rapporto che sara' inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa.
Articolo 29
1. Ogni parte puo', in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione
indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avra' effetto a partire dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della
notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 30
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri
del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a)
ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione,
d'approvazione o di adesione; c) ogni data d'entrata in vigore della presente
Convenzione in confronti agli articoli 22, 23, 24 e 25; d) ogni altro atto,
notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato
la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i
testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli
archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di
certificazione di confronti a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa
ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Traduzione non ufficiale
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza
fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli
effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e
stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel
proprio Stato di residenza abituale, nonche' a garantire la tutela del diritto
di visita,
Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno
convenuto le seguenti regolamentazioni:
Capo I
Campo di applicazione della Convenzione
Articolo Primo
La presente Convenzione ha come fine: a) di assicurare l'immediato rientro
dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;
b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato
contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.
Articolo 2
Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare,
nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della
Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a
loro disposizione.
Articolo 3
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore e' ritenuto illecito: a)
quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona,
istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla
legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale
immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se
tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero
potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di
custodia citato al capoverso a) di cui sopra puo' in particolare derivare
direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un
accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
Articolo 4
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza
abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei
diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa
allorche' il minore compie 16 anni.
Articolo 5
Ai sensi della presente Convenzione: a) il "diritto di affidamento"
comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in
particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza; b) il
"diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un
luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.
Capo II
Autorita' Centrali
Articolo 6
Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorita' Centrale, che sara' incaricata
di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione Uno Stato
federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi,
o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facolta' di nominare
piu' di una Autorita' Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei
poteri di ciascuna di dette Autorita' Qualora uno Stato abbia nominato piu' di
una Autorita' Centrale, esso designera' l'Autorita' centrale alla quale le
domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorita' centrale
competente nell'ambito di questo Stato.
Articolo 7
Le autorita' centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la
cooperazione tra le Autorita' competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di
assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della
Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite
qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: a) per
localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; b) per impedire
nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a
tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie; c) per
assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione
amichevole; d) per scambiarsi reciprocamente, qualora cio' si riveli utile, le
informazioni relative alla situazione sociale del minore; e) per fornire
informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in
relazione all'applicazione della Convenzione; f) per avviare o agevolare
l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad
ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o
l'esercizio effettivo del diritto da visita; g) per concedere o agevolare,
qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; h) per assicurare che
siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare,
qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di
sicurezza; i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento
della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo
riscontrato nella sua applicazione.
Capo III
Ritorno del minore
Articolo 8
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore e' stato
trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, puo'
rivolgersi sia all'Autorita' centrale della residenza abituale del minore, sia a
quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per
assicurare il ritorno del minore. La domanda deve contenere: a) le informazioni
concernenti l'identita' del richiedente, del minore o della persona che si
adduce abbia sottratto o trattenuto il minore; b) la data di nascita del minore,
qualora sia possibile procurarla; c) i motivi addotti dal richiedente nella sua
istanza per esigere il rientro del minore; d) ogni informazione disponibile
relativa alla localizzazione del minore ed alla identita' della persona presso
la quale si presume che il minore si trovi; La domanda pu· essere accompagnata
o completata da: e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo
pertinente; f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorita'
centrale, o da altra Autorita' competente dello Stato di residenza abituale, o
da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia; g)
ogni altro documento pertinente.
Articolo 9
Se l'Autorita' centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha
motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa
trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorita' centrale di
questo Stato contraente e ne informa l'Autorita' centrale richiedente, o, se del
caso, il richiedente.
Articolo 10
L'Autorita' centrale dello Stato in cui si trova il minore prendera' o far
prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna
volontaria.
Articolo 11
Le Autorita' giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono
procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'Autorita'
giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di
sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorita'
centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorita'
centrale dello Stato richiedente, puo' domandare una dichiarazione in cui siano
esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorita'
centrale dello Stato richiesto, detta Autorita' deve trasmettere la risposta
all'Autorita' centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi
dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere
dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione
dell'istanza presso l'Autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato
contraente dove si trova il minore, autorita' adita ordina il suo ritorno
immediato. L'Autorita' giudiziaria o amministrativa, benche' adita dopo la
scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il
ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si e' integrato
nel suo nuovo ambiente. Se l'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato
richiesto ha motivo di ritenere che il minore e' stato condotto in un altro
Stato, essa puo' sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del
minore.
Articolo 13
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorita' giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto non e' tenuta ad ordinare il ritorno del
minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno,
dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore
non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del
trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente,
al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per
il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e
psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; L'Autorita'
giudiziaria o amministrativa puo' altresi' rifiutarsi di ordinare il ritorno del
minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha
raggiunto un'eta' ed un grado di maturita' tali che sia opportuno tener conto
del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le
Autorita' giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni
fornite dall'Autorita' centrale o da ogni altra Autorita' competente dello Stato
di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Articolo 14 Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un
mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorita' giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto puo' tener conto direttamente della
legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente
riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza
ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il
riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti
applicabili.
Articolo 15
Le Autorita' giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno
facolta', prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il
richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorita' dello Stato
di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato
rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale
decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorita'
centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile,
nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del
suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorita' giudiziarie o
amministrative dello Stato contraente nel quale il minore e' stato trasferito o
e' trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti
di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente
Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non
venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro
un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o
sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non puo' giustificare il
rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione;
tuttavia, le Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto
possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare
la Convenzione.
Articolo 18 Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorita'
giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi
momento.
Articolo 19
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla
presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del minore, in confronti con le disposizioni dell'articolo 12,
puo' essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi
fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Capo IV
Diritto di visita
Articolo 21
Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo
del diritto di visita, puo' essere inoltrata all'Autorita' centrale di uno Stato
contraente con le stesse modalita' di quelle previste per la domanda di ritorno
del minore. Le Autorita' centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione
di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto
di visita, nonche'Æ l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale
diritto possa essere soggetto. Le Autorita' centrali faranno i passi necessari
per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti
diritti. Le Autorita' centrali, sia direttamente, sia per il tramite di
intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di
organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di
detto diritto di visita possa essere soggetto.
Capo V
Disposizioni Generali
Articolo 22
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, puo'
essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative
alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.
Articolo 23
Nessuna legalizzazione o analoga formalita', potra' essere richiesta in base
alla Convenzione.
Articolo 24
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorita' centrale
dello Stato richiesto, dover essere redatto in lingua originale ed accompagnato
da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello
Stato richiesto, oppure, qualora cio' sia difficilmente realizzabile, da una
traduzione in francese o in inglese. Tuttavia, uno Stato contraente avra'
facolta', applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla
utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni
istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorita'
Centrale.
Articolo 25
I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente
in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della
presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato
contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di
quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.
Articolo 26
Ogni Autorita' centrale si fara' carico delle proprie spese relative alla
applicazione della Convenzione. L'Autorita' centrale e gli altri servizi
pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle
istanze presentate in applicazione della presente Convenzione. In particolare,
esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese
concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione
di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facolta' di
richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento
delle operazioni attinenti al ritorno del minore. Cio' nonostante, uno Stato
contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potra'
dichiarare che non e' tenuto alle spese di cui al capoverso precedente,
derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle
spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo
ordinamento di assistenza giudiziaria e legale. Nell'ordinare il ritorno del
minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in confronti alla presente
Convenzione, l'Autorita' giudiziaria o amministrativa puo', se del caso, porre a
carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito
l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie
sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di
viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al
ritorno del minore, nonche'Æ tutti i costi e le spese sostenute per localizzare
il minore.
Articolo 27
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano
osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorita' centrale non e'
tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare
le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorita' centrale che ha
trasmesso la domanda. Articolo 28 Un'Autorita' centrale puo' esigere che la
domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facolta' di
agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad
agire per suo conto.
Articolo 29
La Convenzione non pregiudica la facolta' per la persona, l'istituzione o
l'ente che adduca che vi e' stata violazione dei diritti di custodia o di
visita, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente
alle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in
applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Articolo 30
Ogni domanda, inoltrata all'Autorita' centrale, o direttamente alle Autorita'
giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della
Convenzione, nonche'Æ ogni documento o informazione allegata o fornita da un'Autorita'
centrale, sara' ricevibile dai tribunali o dalle autorita' amministrative degli
Stati contraenti.
Articolo 31
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due
o piu' ordinamenti legislativi, applicabili in unita' territoriali diverse: a)
ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come
riferentesi alla residenza abituale in una unita' territoriale di detto Stato;
b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve
essere inteso come riferentesi alla legislazione unita' territoriale in cui il
minore abitualmente risiede.
Articolo 32
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di
due o piu' ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone,
ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come
riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo
Stato.
Articolo 33
Uno Stato nel quale le diverse unita' territoriali abbiano le proprie
regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non e' tenuto ad
applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia
unificato, non e' tenuto ad applicarla.
Articolo 34
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla Convenzione del
5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorita' ed alla legislazione
applicabile in materia di protezione dei minori, tra gli Stati Parti alle due
Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento
internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la
legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per
ottenere il ritorno di un minore che e' stato illecitamente trasferito o
trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
Articolo 35
La Convenzione avra' effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per
quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la
sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata
effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato
contraente di cui capoverso precedente dover essere inteso come riferentesi
unita' o alle unita' territoriali cui si applica la Convenzione.
Articolo 36
Nulla nella presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti, al
fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore puo' essere soggetto,
di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della
Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.
Capo VI
Clausole finali
Articolo 37
La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che erano Membri della
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della
Quattordicesima sessione. Essa sara' ratificata, accettata o approvata e gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati
presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 38
Ogni altro Stato potra' aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione
sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di
adesione. L'adesione avra' effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli
Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale
dichiarazione dover altresi' essere resa da ogni Stato membro che ratifichi,
accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione
sara' depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi, il quale ne far pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati
contraenti per le vie diplomatiche. La Convenzione entrera' in vigore, tra lo
Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione,
il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di
accettazione.
Articolo 39
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, potra' dichiarare che la Convenzione sara' estesa all'insieme dei
territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o piu' di
essi. Tale dichiarazione avra' effetto nel momento in cui la Convenzione entra
in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonche'Æ
ogni successiva estensione, sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri
del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 40
Uno Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali, nelle
quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le
materie che sono oggetto della presente Convenzione, potra', al momento della
firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la
presente Convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali, o
solamente ad una o piu' di loro, e potra' in ogni tempo modificare detta
dichiarazione formulando una nuova dichiarazione. Queste dichiarazioni saranno
notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed
indicheranno espressamente le unita' territoriali cui e' applicata la
Convenzione.
Articolo 41
Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri
esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorita' centrali ed
altre Autorita' di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione
della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in
forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la
ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
Articolo 42
Ciascuno Stato contraente potra', non oltre il momento di ratifica,
accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione
effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le
riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sara'
ammessa. Ciascun Stato potra', in ogni momento, ritirare una riserva gi
formulata. Detto ritiro sara' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei
Paesi Bassi. La riserva cessera' di avere effetto il
Articolo 43
La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo
al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione di cui agli articoli 37 e 38. In seguito la Convenzione entrera' in
vigore: 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca
successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 2) per i territori
o le unita' territoriali cui la Convenzione e' stata estesa, conformemente
all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai
suddetti articoli.
Articolo 44
La Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche
nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata
successivamente o che vi abbiano aderito. La Convenzione sara' tacitamente
rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata, sei
mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli
Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potra' essere limitata ad alcuni
territori o unita' territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avra'
effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione
rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 45
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notifichera' agli
Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito,
conformemente con le disposizioni dell'articolo 38: 1. le firme, ratifiche,
accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37; 2. le adesioni di cui
all'articolo 38; 3. la data alla quale la Convenzione entrera' in vigore,
conformemente con le disposizioni dell'articolo 43; 4. le estensioni di cui
all'articolo 39; 5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40; 6. le riserve
di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonche' il ritiro delle riserve
previsto dall'articolo 42; 7. le denunce di cui all'articolo 44.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in
inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara'
depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia
autenticata sara' fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli
Stati Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla
data della Quattordicesima Sessione.
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