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Società in accomandita per azioni (norme del Codice civile)
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CAPO VI 

Della società in accomandita per azioni - SAPA



Art. 2462 Nozione

Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (c.c.2250).

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (c.c.2346 e seguenti).


Art. 2463 Denominazione sociale

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni (c.c.2564 e seguenti).


Art. 2464 Norme applicabili

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni (c.c.2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.


Art. 2465 Soci accomandatari

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni (c.c.2380 e seguenti), (escluso quello della cauzione).



Art. 2466 Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni (c.c.2368 e seguente).

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.



Art. 2467 Sostituzione degli amministratori

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.



Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.



Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci (c.c.2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità (c.c.2392).



Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo (disp. di att.al c.c 211) devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni c.c.(2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.



Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'art. 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.


Sottocategoria:  Sapa- Spa-

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