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SEZIONE I
Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La deliberazione di trasformazione (disp. di att.al c.c 211) di una società in nome collettivo (c.c.2291 e seguenti) o in accomandita semplice (c.c.2313 e seguenti) in società per azioni (c.c.2325 e seguenti), in accomandita per azioni (c.c.2462 e seguenti) o a responsabilità limitata (c.c.2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (c.c.2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (c.c.2629) del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (c.c.2194) essere iscritta nel registro delle imprese (c.c.2180) con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata (c.c.2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (c.c.2498 n.2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (c.c.2964) dalla comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.
Sottocategoria: Operazioni-straordinarie-
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