Homepage di Unione Consulenti

LOGIN

FINANZIAMENTI 2010

REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI

START UP AVVIO IMPRESA, BUSINESS PLAN

SERVIZI GRATUITI

FORUM



Modello Unico - Società di persone ed equiparate (750)
( Fisco e Tasse | Stampa Pagina Stampabile - Invia ad un amico Invia questo Articolo ad un Amico )


Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO - Società di persone ed equiparate - le società
e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici
a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della
licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE

Non devono presentare il Mod. UNICO -Società di persone ed equiparate:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare
il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va
compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO
Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta
per le ritenute effettuate.

ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte
del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in
mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
Il quadro RF deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice
e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che,
pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art.
79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente
dall'attività svolta.
Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730
possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività.

QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Il quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali
in regime di contabilità semplificata. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici
che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730. Le società
di persone esercenti attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir se nell'anno 1999 hanno conseguito ricavi per un ammontare
non superiore:
- a lire 360 milioni, pari a euro 185.924,48, per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi;
- a lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano
annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni
di servizio.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio
di impresa commerciale nel 2000, adottando il regime della contabilità semplificata.
Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1999 del regime ordinario
di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 2000 al regime previsto dall'art.
79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2000,
i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
ll Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti
per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:
- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda
proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola
(questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).
Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha
effetto il contratto.
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe
d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale
e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico
interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato
per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza
deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre
mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando
il Quadro RL.
I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono,
pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.


QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono
o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto
o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal
socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli.
Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere
considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita
presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari
iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi
e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale
l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,
cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione
dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia
delle Entrate, ove istituito, o all'ufficio delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data
in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di
locazione, e le loro pertinenze.
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati
all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali
per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE
ll quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici
e dalle associazioni fra artisti e professionisti la cui disciplina è contenuta, sia nel Tuir, sia
in altre disposizioni.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione
della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa
natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

QUADRO RH REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE
Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio
dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano
in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate residenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti
dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico
o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote
non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se
il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza,
ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro
la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione

QUADRO RL - REDDITI DIVERSI
In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti
nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti,
compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e
successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente
quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite
nel 2000; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione
di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente
riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA
In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici
e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti distintamente da quelli assoggettati a tassazione
ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta
direttamente alla società semplice od associazione.
Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita
semplice ed equiparate.

QUADRO RD - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2
dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma
4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi
dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove
spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997
Il quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice
e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria,
anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire
la capitalizzazione delle imprese dal D.Lgs. n. 466 del 1997, come modificato dal
D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate
ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate
entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative
del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di
obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse,
connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita
a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel 2000.
Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione
a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento
della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in
cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS. N. 358 DEL 1997 E ALL'ART. 8 L. N. 342 DEL 2000
Il quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:
- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre
1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di
collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
- operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre
2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA 
La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità
di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate
e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea,
va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 342.

QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE
Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna
operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare
più quadri.

QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE
Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna
operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi
incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il
soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

QUADRO RV - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio
a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni
di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito
della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito
prospetto di riconciliazione.

QUADRO RP - ONERI PER INTERVENTI Dl RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni
prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Nel quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2000 per la realizzazione
degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle
loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella
misura del 36 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Chiarimenti in merito a: condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n.
121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre
1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e alle istruzioni contenute
nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998,
pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI
Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE,
che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito
solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui
confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società
di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI
Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione
della dichiarazione.

QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA
Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del
regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti
e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, che operano nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione
superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate
in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono
nuovi dipendenti;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003
incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore
degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento,
al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di
analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica
per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione
di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano
o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge
n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori
di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore
della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri
relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di
produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento
dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori
dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non
inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d."carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti
autoservizi e trasporti a fune.

MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO
Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167,
convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n.
461,devono indicare:
a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso
soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che
professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta
sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1, e art.
5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia
quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività
estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle
modalità con le quali hanno avuto luogo;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere
conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di
imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di
imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5).
Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto
anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art.
4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti
interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in
quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti
finanziari.

QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre
2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo
dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei
relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si
precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito
di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomini,
consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme
superiori a lire 500.000 annue, pari a euro 258,23, a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica, e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al
lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a
euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati
identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il
pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate
sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio
è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Unico-Soc-di-persone-

[ Pagina Stampabile  Invia questo Articolo ad un Amico ]

 

RICERCA NEL SITO

Partner & Sponsor

NEWSLETTER

RICERCA UN PROFESSIONISTA

Server sicuro



Informazioni
Homepage | Chi Siamo | Contattaci | Registrazione utenti | Area Professionisti | Aziende Partner | Convenzionamenti | Stage e Tirocini | English version

Categorie e Guide Utili

Fisco e Tasse | Finanziamenti agevolati | Società e Amministrazione | Lavoro e Pensioni | Recupero Crediti | Casa e Immobili | Incidenti e Multe | Marchi e Brevetti

Servizi offerti
Assistenza Finanziamenti agevolati | Registrazione Marchi | Registrazione Brevetti  
Richiedi un parere all'esperto | Cerca Professionista | Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti al Feed RSS | Partecipa al Forum

Copyright © 2000-2010 Unione Consulenti. Tutti i diritti riservati.

Convenzionati