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Imposta su iredditi delle persone giuridiche (Irpeg)
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L'Irpeg, Imposta sui redditi delle persone giuridiche, è stata introdotta con il Dpr n. 598 del 29 settembre 1973. 
Soggetti passivi dell'imposta sono:
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società
cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e
cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
4) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio
dello Stato, comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni
del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
5) organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
6) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non
residenti nel territorio dello Stato;
7) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
8) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

A differenza dell'Irpef, per la quale vale il principio della progressività, l'Irpeg ha un'unica aliquota: il 36%.
Per evitare gli effetti distorsivi di una doppia tassazione dei redditi soggetti a Irpeg (prima in capo alla società e poi in capo ai singoli soci per gli utili distribuiti) sono stati introdotti alcuni aggiustamenti quali il conguaglio e il credito di imposta.


Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Unico-soc-di-capitali-

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