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Con la legge del 18.10.2001, intitolata "Primi interventi per il rilancio dell'economia", è stata abolita l'imposta sulle successioni apertesi dal 25.10.2001e per le donazioni effettuate a partire da tale data.
Non sono assoggettate a tassazione le donazioni effettuate nei confronti del coniuge; dei discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); di altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).
In ogni caso sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella quota fissa di lire 250.000 per ciascuna.
Per le donazioni verso altri soggetti dovrà essere versata l'imposta di registro solo sulla parte del valore che eccede i 350 milioni. La franchigia sale a un miliardo se il beneficiario è un discendente in linea retta minorenne o una persona con handicap grave.
Gli eredi devono comunque presentare la dichiarazione di successione se in essa rientrano beni immobili e diritti reali immobiliari.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: Tasse-varie-
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