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Statuto del contribuente
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Dopo un iter durato circa 4 anni il Parlamento ha varato nel luglio del 2000 la Carta dei diritti del contribuente, detta anche "Statuto del contribuente".
Le norme della Carta, approvata con la legge n.212 del 27.7.2000, si possono distinguere in tre gruppi principali:
1. norme che stabiliscono vincoli per il legislatore
2. norme che stabiliscono vincoli per l'amministrazione e diritti per il contribuente
3. norme che istituiscono il "Garante del contribuente".
Molte di queste norme, tra cui soprattutto quelle relative al diritto di interpello, devono essere completate da appositi regolamenti, alcuni dei quali sono in corso di elaborazione.


1. Vincoli per il legislatore 

Norme interpretative
Il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria (art.1, c.1). Le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, a meno che non siano attinenti all'oggetto della legge stessa (art.2, c.2).

Efficacia nel tempo
Le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore. Non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti (art.3).

Decreti-legge
L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.


2. Vincoli per l'amministrazione, diritti per il contribuente 

Diritto all'informazione
In base all'art.5 dello Statuto l'amministrazione finanziaria deve assumere iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici impositori. Deve inoltre assumere idonee iniziative di informazione elettronica, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti. 
Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza
Ai sensi dell'art.6, l'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e a tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Inoltre, prima di procedere a iscrizioni a ruolo o di negare un rimborso, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione, a pena di nullità, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o i documenti mancanti dandogli almeno 30 giorni (art.6, c.5)
Viene ribadito l'obbligo dell'indicazione negli atti, compresi quelli dei concessionari della riscossione, delle autorità a cui ricorrere, dei termini e modalità del ricorso, dell'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela (organo che peraltro si identifica, come è noto, con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto).

Motivazione degli atti 
Tutti gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi devono essere motivati. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto e non ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'atto è nullo se non sono osservate queste disposizioni.

Diritto all'integrità patrimoniale
Quando si accerta in modo definitivo che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore di quella accertata, il fisco è tenuto a rimborsare il costo della fideiussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso (art.8, c.4). Questa norma rappresenta un altro importante passo avanti verso una effettiva par condicio tra amministrazione e contribuente.

Diritto alla compensazione
A partire dal 2002, con appositi regolamenti, la compensazione dovrà essere estesa anche ai tributi per i quali attualmente non è prevista (art.8, c.8).

Diritto al rispetto della buona fede
I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell'amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione (art.10, c.1 e 2)

Diritto di Interpello 
Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11) 
La procedura di interpello è regolata da un apposito regolamento, del 26 aprile 2001.

Interpello speciale
Oltre all'interpello a carattere generale, cioè riguardante qualunque materia, regolato dallo Statuto del contribuente, esiste un'altra modalità di interpello, che potremmo chiamare "speciale", in quanto riguarda solo alcune particolari materie di diritto societario, e viene rivolto non agli uffici ma ad un apposito "Comitato per l'applicazione delle norme antielusive". Per informazioni sull'interpello speciale consulta l'apposita sezione.

Diritti del contribuente sottoposto a verifica
Le verifiche esterne devono essere svolte "sulla base di esigenze effettive", in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, e non devono durare, di regola, più di 30 giorni, eventualmente prorogabili per altri 30 in casi di particolare complessità. Il contribuente che ritiene che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge può rivolgersi anche al Garante del contribuente (art.12). E' inoltre previsto (art. 15) che il Ministro delle Finanze, sentiti i direttori generali del Ministero e il Comando della Guardia di finanza, emani un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate dal Garante del contribuente. 


Garante del Contribuente 
È composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:
1. magistrati, docenti universitari, notai;
2. rappresentanti dell'amministrazione e della guardia di finanza, a riposo;
3. avvocati, commercialisti, ragionieri, anch'essi a riposo.

Il Garante presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, rivolge loro raccomandazioni, li richiama al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini dei rimborsi, accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico, attiva l'autotutela, segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti, presenta una relazione annuale al Ministro delle finanze (il quale, a sua volta, deve riferire al Parlamento sul funzionamento dell'organismo e sui provvedimenti adottati a seguito delle sue segnalazioni) (art.13).
L'incarico di componente del Garante viene conferito dal Presidente della Commissione tributaria regionale; ai suoi titolari sono concessi un compenso e un rimborso spese da determinarsi con decreto ministeriale nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 6 miliardi annui (art. 20).
I garanti sono riportati nel sito. 



Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Sanzioni-amministrative-

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