Purtroppo non sono rari i casi di consulenti che si appropriano illecitamente delle somme di denaro che i contribuenti gli avevano affidato per l'assolvimento dei propri obblighi fiscali. In questi casi, negli anni passati, i contribuenti apprendevano di essere vittime di un raggiro soltanto nel momento in cui ricevevano la cartella di pagamento ed erano costretti a far fronte all'improvviso al pagamento sia delle imposte per vari periodi arretrati, sia delle pesanti sanzioni previste dalle leggi tributarie.
Per porre rimedio a queste situazioni è prevista la possibilità per i contribuenti di ottenere la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi, se la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali.
In caso di comprovate difficoltà di ordine economico, è possibile ottenere la sospensione non solo delle sanzioni ma anche delle imposte non versate e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento.
Alla fine del biennio può essere richiesta la rateazione in 10 rate.
Sia per la sospensione che per la rateazione è necessario prestare una apposita garanzia.
Per godere del beneficio il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle entrate un'istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista.
Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell'illecito.
Se l'imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse.
Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un'azione di risarcimento del danno davanti al giudice civile.
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi".
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: Sanzioni-amministrative-
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