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Rimborso delle tasse auto
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Le ipotesi più frequenti di richiesta di rimborso per le tasse auto sono:
o duplicazione di versamento;
o versamento per un importo maggiore di quello dovuto;
o versamenti per un veicolo già in precedenza cancellato dal PRA, o per il quale esisteva regolare presa in carico da parte del rivenditore autorizzato entro il periodo fisso precedente.
La domanda di rimborso si prescrive il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento. Una volta presentata l'istanza si interrompono i termini di prescrizione fino alla definizione della pratica, senza che occorrano ulteriori attività da parte del contribuente.
È ammessa la domanda di rimborso anche della sovrattassa.
Nella domanda di rimborso, da presentare alla Regione, deve essere precisato se si tratta di duplicazione di pagamento, pagamento eccessivo o pagamento non dovuto. Il modello deve essere compilato in triplice copia in stampatello, in tutte le sue parti.
Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi del veicolo e dei dati fiscali.
Il modello è disponibile presso gli Uffici tributari delle Regioni, presso le direzioni regionali delle entrate e gli Uffici delle entrate, dove istituiti, e deve essere inoltrato alla Regione direttamente o a mezzo posta, munito degli allegati richiesti. 

Per le regioni a statuto ordinario la domanda di rimborso si presenta, in carta semplice, all'ufficio finanze e tributi della regione. I versamenti effettuati dal 1° gennaio '98 affluiscono integralmente alla regione di propria residenza, per cui il rimborso sarà effettuato nella misura del 100% dalla regione stessa. Per gli anni 93-97, invece, i normali versamenti includono una quota del 5% destinata allo Stato. In questo caso la domanda di rimborso, sempre in carta semplice, doveva essere presentata anche alla Sezione staccata (ex Intendenza di finanza) della Direzione regionale delle entrate, per il recupero della quota erariale. 

Per le regioni a statuto speciale la domanda, in carta semplice, si presenta sempre alla competente Sezione staccata (ex Intendenza di finanza) della Direzione regionale delle entrate ovvero, se già istituito, all'Ufficio delle entrate.


Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Rimborsi-

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