Homepage di Unione Consulenti

LOGIN

FINANZIAMENTI 2010

REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI

START UP AVVIO IMPRESA, BUSINESS PLAN

SERVIZI GRATUITI

FORUM



Rimborso della tassa sul medico di famiglia
( Fisco e Tasse | Stampa Pagina Stampabile - Invia ad un amico Invia questo Articolo ad un Amico )


La legge 21 novembre 2000, n. 342 ( a documentazione tributaria ) (collegato alla finanziaria 2000) ha previsto il rimborso dell'80% della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base. Si tratta della cosiddetta "tassa sul medico di famiglia" versata nel 1993 nella misura di L. 85.000 a persona. La restituzione avverrà con un meccanismo simile a quanto previsto per la restituzione dell'eurotassa.
Infatti, l'importo di cui si potrà fruire costituisce un credito di imposta che potrà essere utilizzato dal contribuente:

1. in compensazione a partire dai versamenti che dovranno essere effettuati a far data dal 1° gennaio 2001;

2. oppure portato in diminuzione dalle imposte dovute per il periodo d'imposta 2000 in sede di dichiarazione dei redditi;

3. oppure, per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta la restituzione può essere effettuata dallo stesso sostituto con minori ritenute Irpef a partire da gennaio 2001, a condizione che gliene sia stata fatta espressa richiesta. La richiesta di restituzione al sostituto d'imposta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia entro il 10 dicembre 2001.

Nell'istanza il contribuente è tenuto a fornire un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti:

a) di aver effettuato il versamento relativo alla quota di assistenza medica di base;

b) l'esatto ammontare del versamento;

c) che l'importo di cui al punto precedente non è stato o non sarà utilizzato in compensazione con il mod. F24;

d) che l'importo di cui al punto precedente non è stato o non sarà chiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

e) che non è stata o non sarà presentata istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. 
L'importo restituito non dovrà essere assoggettato a tassazione separata anche se a suo tempo fu dedotto dal reddito complessivo come onere deducibile.

Per i contribuenti che non possono utilizzare i meccanismi descritti sono state fissate altre modalità di restituzione con provvedimento del 19 febbraio 2001 n. 2001/32457, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23 febbraio 2001.

Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Rimborsi-

[ Pagina Stampabile  Invia questo Articolo ad un Amico ]

 

RICERCA NEL SITO

Partner & Sponsor

NEWSLETTER

RICERCA UN PROFESSIONISTA

Server sicuro



Informazioni
Homepage | Chi Siamo | Contattaci | Registrazione utenti | Area Professionisti | Aziende Partner | Convenzionamenti | Stage e Tirocini | English version

Categorie e Guide Utili

Fisco e Tasse | Finanziamenti agevolati | Società e Amministrazione | Lavoro e Pensioni | Recupero Crediti | Casa e Immobili | Incidenti e Multe | Marchi e Brevetti

Servizi offerti
Assistenza Finanziamenti agevolati | Registrazione Marchi | Registrazione Brevetti  
Richiedi un parere all'esperto | Cerca Professionista | Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti al Feed RSS | Partecipa al Forum

Copyright © 2000-2010 Unione Consulenti. Tutti i diritti riservati.

Convenzionati