L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA è stato istituito in applicazione
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e successive modifiche
ed integrazioni.
Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito sia che risulti un'eccedenza
a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo richiesti
nel modello.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolari
di partita IVA.
Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:
- i soggetti di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi le
comunità montane, le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese
le aziende sanitarie locali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari uguale
o inferiore a 50 milioni di lire (pari a 25.823 euro);
- i contribuenti che, per l'anno in corso, non sono tenuti all'obbligo di presentazione della
dichiarazione IVA (es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) sempreché
nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire
dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono
verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, a meno che non rientri
nell'ipotesi di esonero, descritta al punto successivo;
- i contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla
presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di
riferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva,
né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero i soggetti che
hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli
adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis.
- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica per effetto di
particolari provvedimenti.
Si ricorda che, con D.P.R. 27 settembre 2000, n. 315, gli esercenti arti e professioni sanitarie
(in particolare, i dentisti e gli odontotecnici), svolgenti esclusivamente operazioni esenti,
ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/72 sono stati esonerati dalla compilazione e
presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA anche se nel periodo hanno effettuato acquisti
di oro e di argento puro a seguito dei quali diventano debitori dell'imposta per effetto
del particolare meccanismo di applicazione dell'IVA denominato "reverse
charge".
Fonte: Ministero delle Finanze
Sottocategoria: Iva-
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