Homepage di Unione Consulenti

LOGIN

FINANZIAMENTI 2010

REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI

START UP AVVIO IMPRESA, BUSINESS PLAN

SERVIZI GRATUITI

FORUM



IRAP - Società di persone
( Fisco e Tasse | Stampa Pagina Stampabile - Invia ad un amico Invia questo Articolo ad un Amico )


L'Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata istituita con il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.

Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5 del Tuir. Sono comprese anche le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello Unico. La dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Il modello è composto da sei sezioni.

La sezione I riguarda le società esercenti attività commerciale e finanziaria, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, ed equiparate a prescindere da regime di contabilità adottato.

La sezione II deve essere compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, dalle società di persone che esercitano attività di allevamento o di agriturismo.

La sezione III riguarda le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 del Tuir. Per tali società, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti l'ammontare dei costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta incluso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed escludendo gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

La sezione IV riguarda la determinazione del valore della produzione netta. I valori ottenuti dalle precedenti sezioni vanno ripartiti tra: quota derivante da attività svolte all'estero mediante organizzazioni stabili da parte di soggetti residenti in Italia per un periodo non inferiore a tre mesi; quota derivante da attività svolta in Italia.

Nella sezione V si ripartisce la base imponibile in funzione della regione o della provincia autonoma e si determina l'imposta netta. Il riparto deve essere effettuato in proporzione all'ammontare della retribuzione, dei compensi e degli utili spettanti rispettivamente al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Nella sezione VI si compilano i dati concernenti il versamento dell'imposta.


Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Irap-

[ Pagina Stampabile  Invia questo Articolo ad un Amico ]

 

RICERCA NEL SITO

Partner & Sponsor

NEWSLETTER

RICERCA UN PROFESSIONISTA

Server sicuro



Informazioni
Homepage | Chi Siamo | Contattaci | Registrazione utenti | Area Professionisti | Aziende Partner | Convenzionamenti | Stage e Tirocini | English version

Categorie e Guide Utili

Fisco e Tasse | Finanziamenti agevolati | Società e Amministrazione | Lavoro e Pensioni | Recupero Crediti | Casa e Immobili | Incidenti e Multe | Marchi e Brevetti

Servizi offerti
Assistenza Finanziamenti agevolati | Registrazione Marchi | Registrazione Brevetti  
Richiedi un parere all'esperto | Cerca Professionista | Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti al Feed RSS | Partecipa al Forum

Copyright © 2000-2010 Unione Consulenti. Tutti i diritti riservati.

Convenzionati