Se ritiene l'addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore (attenzione: NON al concessionario, ma all'Ufficio che ha formato il ruolo) chiedendone l'annullamento.
Se l'Ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad ann ullarlo in base alle norme sull' autotutela e a concedere lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Negli Uffici delle entrate sono in funzione apposite "stazioni remote" dei Centri di servizio, presso le quali i contribuenti possono eventualmente ottenere in modo diretto lo sgravio per "autotutela" amministrativa, nel caso in cui l'addebito scaturisca da palese errore materiale o travisamento dei fatti.
Sgravio a seguito di decisione della Commissione tributaria
Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione.
Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.
Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall'ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. "giudizio di ottemperanza", l'esecuzione forzata).
Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.
Non è invece prevista una tutela analoga se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva; in questo caso il contribuente non può che limitarsi a sollecitare l'ufficio invocando l'applicazione della legge 241/90.
È consigliabile che il contribuente, in attesa dello sgravio, chieda la sospensione della riscossione.
Molti uffici, infatti, anche se la sospensione potrebbe essere concessa, a stretto rigore, solo fino alla sentenza della commissione tributaria provinciale, sono propensi ad accordarla fino allo sgravio proprio per evitare che i contribuenti che hanno ottenuto l'accoglimento del ricorso si trovino a subire gli effetti negativi dei ritardi dell'amministrazione.
(1) D.P.R. 600/73 - Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 36-bis: Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto rilevi dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Art. 36-ter: Controllo formale delle dichiarazioni
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle
capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: Contenziosi-
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