Dopo l'effettuazione delle procedure previste le somme dovute dal contribuente vengono iscritte "a ruolo", ossia inserite nell'elenco dei debitori di imposta formato periodicamente dagli uffici. Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori.
Alcuni consigli su cosa fare quando arriva una cartella sono raccolti nell'apposito Prospetto
A seguito della riforma della riscossione, le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 ai fini delle imposte sui redditi e dell'art. 54-bis del D.p.r. n. 633/72, ai fini IVA;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.p.r. n. 600/73
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
In base allo statuto del contribuente la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo deve risultare dalla cartella.
Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata. In caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, il concessionario avvia la riscossione coattiva, sottoponendo a pignoramento i beni del contribuente.
Se l'iscrizione a ruolo non deriva da un inadempimento (è il caso, ad esempio, della tassa sui rifiuti solidi urbani), il concessionario può far precedere la notifica della cartella dalla spedizione, per posta ordinaria, di una semplice comunicazione di iscrizione a ruolo.
Le sanzioni relative a somme iscritte a ruolo a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate:
- negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'Iva,
- negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi,
sono ridotte della metà se il contribuente provvede al pagamento delle stesse sanzioni, del tributo e degli interessi, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio al contribuente, da parte del concessionario, di un apposito invito (c.d. avviso bonario).
Per gli importi dovuti in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999, invece, il contribuente ha la possibilità di evitare l'iscrizione a ruolo pagando - sulla base di un'apposita comunicazione - un importo pari al tributo, agli interessi ed alle sanzioni abbattute di 2/3
Prescrizione delle cartelle emesse dai Centri di servizio per le annualità fino al 1997
In merito alla prescrizione delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 bis D.p.r. n. 600/73 va tenuto presente che:
- il termine annuale indicato nell'art. 36 bis per la liquidazione delle dichiarazioni non ha carattere perentorio. Il fatto che esso sia stato superato non determina pertanto la nullità della cartella;
- il termine di decadenza previsto dalla legge si riferisce alla data in cui il ruolo viene firmato e reso esecutivo; perciò, il fatto che la data di notifica della cartella sia successiva alla scadenza del termine di decadenza non comporta la sua illegittimità .
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: Contenziosi-
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