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Ravvedimento
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Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.
In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.

Il ravvedimento non è consentito:
- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi
l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

N.B.: Il decreto legislativo n. 99/2000 ha portato la misura della sanzione dovuta in caso di ravvedimento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione da 1/6 a 1/5. Pertanto per le violazioni commesse prima dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari a 1/6. Nei paragrafi successivi viene considerata l'ipotesi delle violazioni commesse dall'11 maggio 2000 in poi (sanzione pari a 1/5). 

Violazioni relative al pagamento di tributi
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.


In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

N.B. Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è quindi valido.

Violazioni di natura formale
Per le violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali):
gli errori o omissioni possono essere corrette senza applicazioni di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Unico 99: errori formali sanabili entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio

Una speciale sanatoria è prevista per i contribuenti che hanno commesso irregolarità formali nelle dichiarazioni IVA e dei redditi presentate nel 1999. È infatti stabilito che nei casi di omissioni ed errori relativi a tali dichiarazioni, modello Unico 99 compreso, non si applicano le sanzioni se il contribuente li regolarizza entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.
La regolarizzazione senza pagare alcuna sanzione è concessa a condizione che si tratti di omissioni o errori che non incidono sul tributo e che non comportano l'omessa o infedele dichiarazione.

Sono perciò sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:
- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per individuare il contribuente o il suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su un modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Violazioni di natura sostanziale - Errori ed omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Sono suscettibili di regolarizzazione:

a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;

b) gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell'ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, l'errata determinazione di redditi, l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In tali ipotesi la regolarizzazione spontanea comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicate ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6% e 20%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad 1/8 di L. 500.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità illustrate nei precedenti paragrafi.
Se la dichiarazione periodica Iva è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la violazione può essere sanata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad 1/8 di L. 500.000.


Ravvedimento in materia di IVA 


Omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione
Le violazioni degli obblighi relativi all'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche possono essere regolarizzate eseguendo spontaneamente entro i termini stabiliti il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa;
- ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l'anno 1999, presentata nel 2000, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest'ultimo anno, da presentare nel 2001).

Per i contribuenti trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell'1,50%, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.
Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. 


GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE NEL RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE 

Omessa presentazione della dichiarazione annuale e periodica 
Se la dichiarazione annuale viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto al termine di scadenza naturale,
l'inadempimento può essere regolarizzato con il pagamento della sanzione ridotta pari a L. 62.500, corrispondente ad 1/8 del minimo previsto di L. 500.000. Se la dichiarazione periodica viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta sopra indicata.

Qualora siano dovute somme a titolo di imposta, l'inadempimento potrà essere regolarizzato con i criteri indicati al paragrafo relativo agli omessi versamenti. 

Omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili 
Le violazioni relative all'omessa fatturazione o all'emissione di fatture senza indicazione d'imposta o con l'indicazione di una imposta inferiore, nonché le violazioni per l'omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare una imposta inferiore, possono essere regolarizzate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con il versamento della sanzione ridotta al 20% dell'imposta relativa all'operazione non documentata e comunque non inferiore a L. 200.000 (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100% dell'IVA relativa con un minimo di L. 1.000.000).

Se la fatturazione o la registrazione tardiva vengono eseguite nello stesso mese o trimestre di competenza, in relazione alla liquidazione periodica, non è dovuta alcuna sanzione; se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta come sopra indicata.

Se, invece, la violazione ha comportato un mancato versamento di imposta occorre regolarizzare sia la c.d. violazione prodromica (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la violazione indotta (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione di cui si è detto, devono essere eseguiti i pagamenti dell'imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata e della sanzione pari al 6% dell'imposta oggetto di regolarizzazione (pari ad un quinto del 30%). 

Il ravvedimento in materia di imposta di registro, successioni e donazioni, Invim, ipotecaria e catastale 

Omessa richiesta di registrazione o presentazione della denuncia
Le violazioni relative all'omissione della richiesta di registrazione o della presentazione di atti o denuncie possono essere regolarizzate entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo del 120% purché la violazione non sia stata constatata e, comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche.

Entro lo stesso termine l'interessato, se si tratta di tributo autoliquidabile, deve versare la sanzione ridotta, il tributo dovuto nonché gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e presentare l'atto per la registrazione.
Il ravvedimento può essere effettuato con le stesse modalità anche entro un anno dalla violazione, però con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo del 120%.

Nell'ipotesi in cui la liquidazione del tributo deve essere effettuata dall'ufficio il ravvedimento si articola in due fasi:

- entro il termine massimo di un anno e sempreché non sussistano cause ostative, l'interessato deve presentare l'atto o la denuncia per la registrazione;

- i pagamenti devono essere eseguiti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati dalla data della violazione fino a quella del ravvedimento nonché della sanzione nella misura ridotta, pari al 15% dell'imposta (o al 24%, se l'atto o la denuncia sono presentati oltre novanta giorni ma entro un anno dal termine previsto). Un eventuale mancato pagamento nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione nella misura intera.

Insufficiente dichiarazione di valore
È possibile presentare una dichiarazione integrativa di valore precedentemente dichiarato in misura inferiore al dovuto. In tal caso, poiché non è prevista l'autoliquidazione dell'imposta complementare da parte dell'interessato, la procedura di regolarizzazione si articola in due fasi:

- entro un anno, e semprechè non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione;

- entro il termine di cui all'art. 76, comma 1-bis del DPR 131/86, l'Ufficio notifica apposito atto contenente le liquidazioni della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore, nonchè della sanzione nella misura di 1/5 del minimo, pari al 20%.

Il mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio a procedere alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione in misura intera.

Pagamenti tardivi
Nell'ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto l'infrazione può essere regolarizzata spontaneamente con il versamento della sanzione ridotta:
- ad 1/8 ossia al 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla violazione;
- ad 1/5, ossia al 6%, se avviene entro un anno dalla violazione.

Omessa presentazione della dichiarazione di successione
Se la dichiarazione di successione viene presentata entro i novanta giorni successivi al termine previsto, questa infrazione può essere regolarizzata con il pagamento della sanzione ridotta al 15% pari ad 1/8 della sanzione minima del 120%; se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta al 24% pari ad 1/5 del minimo.

Trattandosi di una imposta non autoliquidabile da parte del contribuente il ravvedimento si articola in due fasi, analogamente a quanto chiarito in precedenza per la insufficiente dichiarazione di valore.

Se l'omissione riguarda una dichiarazione per la quale non è dovuta imposta di successione il ravvedimento può essere effettuato entro novanta giorni con il pagamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo oppure entro un anno con il pagamento della sanzione di L. 100.000, pari ad 1/5 del minimo di L. 500.000.

Ravvedimento in caso di errore del codice tributo e del codice ufficio nei modelli di versamento

Per effettuare il ravvedimento senza il pagamento di sanzioni, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo sul mod. F24 devono inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale per la Riscossione, Struttura di gestione: oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, la comunicazione deve contenere tutti gli altri elementi necessari per consentire a tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si è verificato l'errore di compilazione del modello (il codice tributo erroneamente utilizzato e quello esatto con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento).

Ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel mod. F23, la predetta comunicazione deve essere inviata entro all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale Ufficio in data successiva a quella della violazione, all'Ufficio delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Per quanto riguarda, invece, il ravvedimento per l'errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui il versamento deve essere correttamente abbinato. 

Modalità di pagamento
I versamenti devono essere effettuati con i codici tributo riportati in Appendice, presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24, (Link) nel quale non devono essere indicati nè il codice ufficio nè il codice atto;

-per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, (Link) nel quale si deve indicare la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

-se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es.: 1999);

- se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono.

Presentazione della dichiarazione integrativa
Nel caso in cui è previsto l'obbligo di dichiarazione integrativa, questa deve essere presentata ad un ufficio postale:
- indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento modello ....";
- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento;
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- riportando nel frontespizio della dichiarazione integrativa la dicitura "Dichiarazione integrativa per ravvedimento ai sensi dell'art. 13, comma ..." ovvero barrando l'apposita casella "Dichiarazione integrativa", riportata nel frontespizio, se viene utilizzato il modello Unico.

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta.


Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Contenziosi-

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