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Concordato e conciliazione
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Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

Il concordato e la conciliazione giudiziale sono due strumenti che consentono al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate. 

In particolare, con il concordato (detto anche, in termini tecnici, "accertamento con adesione") si può patteggiare l'imponibile quando si è ricevuto un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, quando si è subito un controllo da parte dell'amministrazione; con la conciliazione si può mettere fine a una controversia già avviata presso la Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio. 
Entrambi, concordato e conciliazione, possono essere proposti sia dal contribuente che dal fisco.
Vediamo, in sintesi, quali sono i vantaggi offerti dai due istituti.

Con il concordato 
- si chiude totalmente la controversia (l'amministrazione non può fare altri accertamenti sull'imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati);
- le pene previste per i reati tributari sono ridotte fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie, se il concordato è stato perfezionato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, con estinzione del debito tributario;
- le sanzioni sono ridotte a un quarto del minimo previsto dalla legge. 

Con la conciliazione giudiziale 
- è possibile anche una chiusura parziale della controversia;
- si possono definire anche le controversie riguardanti il rimborso delle imposte già pagate;
- le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dall'accordo conciliativo.
- nel caso in cui la violazione tributaria costituisca reato, è possibile la riduzione fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie, se la conciliazione giudiziale è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, con estinzione del debito tributario.

Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Contenziosi-

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