Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.
In questo capitolo esaminiamo:
1.gli interventi che possono essere attuati nel caso l'amministrazione finanziaria abbia commesso degli errori (c.d. "autotutela");
2. gli "sconti" che il contribuente può ottenere, pagando subito e rinunciando al ricorso;
3. la possibilità di prevenire contestazioni correggendo proprie omissioni o irregolarità (c.d. "ravvedimento");
4. le procedure da seguire per arrivare al "concordato" e alla "conciliazione"
L'autotutela
La pubblica amministrazione ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.
Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.
Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela" e nel campo fiscale è disciplinato da un articolo del regolamento di riforma dell'amministrazione finanziaria, da una legge del 1994 e da un regolamento ministeriale.
Sull'argomento è poi intervenuta la circolare n. 1985/98 del Segretariato Generale, Ufficio per l'informazione del contribuente. Consultare la normativa al sito "Autotutela"(da creare)
Chi è competente ad annullare gli atti illegittimi
L'amministrazione può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.
Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria.
Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l'atto.
Nel caso che questo ometta di provvedere all'annullamento senza giustificato motivo può provvedere, in via sostitutiva, la Direzione regionale o compartimentale da cui l'Ufficio dipende.
Annullamento delle cartelle emesse dai Centri di servizio
Per queste cartelle il contribuente, indipendentemente dall'eventuale impugnativa, può presentare documentata istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle cartelle, allo stesso Centro di servizio che le ha emesse, ovvero all'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competenti per territorio; in tale ultima ipotesi i suddetti uffici sono tenuti a trasmettere sollecitamente l'istanza al Centro di servizio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Nel caso di invio dell'istanza ad un Centro di servizio od altro ufficio incompetente, questi devono trasmetterla al competente Centro di servizio, dandone comunicazione al contribuente.
I Centri di servizio sono tenuti ad assicurare un puntuale e celere esame delle istanze di autotutela prodotte dai contribuenti, per evitare una dispendiosa ed infruttuosa attività contenziosa, con prevedibile soccombenza dell'Amministrazione.
Esiste anche la possibilità degli uffici delle entrate di annullare le cartelle emesse dai Centri di servizio.
In particolare, se l'istanza del contribuente è stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini di impugnativa, i Centri di servizio hanno l'obbligo di adottare e comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurazione del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.
Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, i Centri di servizio devono comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte e del maggior contributo che restano dovuti, nonché delle connesse sanzioni.
In base alla legge l'amministrazione non è obbligata a provvedere sull'istanza di autotutela. Tuttavia, se l'Ufficio non risponde, il contribuente può rivolgersi alla competente Direzione regionale o compartimentale che, come abbiamo visto, può procedere in via sostitutiva all'annullamento dell'atto illegittimo, in caso di "grave inerzia" dell'Ufficio che lo ha emanato.
Attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: Contenziosi-
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