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Acquiescenza e definizione agevolata
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Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

La riforma del contenzioso, nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scoraggiare le liti aventi scopi puramente dilatori, ha reso il ricorso più costoso - obbligando, in molti casi, a munirsi di un difensore - e più rischioso, prevedendo la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, di registro, successioni e Iva, fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite: specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'art. 15 del D.Lgs. 218 del 1997 prevede infatti la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni. La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione spetta a condizione che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Versamenti a seguito di acquiescenza 
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e concessionari, utilizzando:
- il Mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il Mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti

Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera i cento milioni, in dodici rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive alla prima (gravate degli interessi legali del 2,5%),
il contribuente è tenuto a prestare garanzia secondo una delle forme previste dalla legge (titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria) per il periodo della rateazione aumentato di un anno. 

La definizione agevolata delle sanzioni 
Il D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 prevede, con gli artt. 16 e 17, la possibilità di definire le sanzioni irrogate mediante il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata.

I versamenti devono essere effettuati, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso all'ufficio finanziario, presso banche, poste o concessionari, utilizzando:
- il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
- il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

Sottocategoria:  Contenziosi-

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