Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2001 i soggetti che nel 2000 hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali
dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali
soggetti sono:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province,
comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali)
residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli
artt.
22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti
nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio
in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello
Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano
le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 i soggetti che:
- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R.
n. 600 del 1973;
- hanno applicato nel 2000 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre
1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da
quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e d), del Tuir;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del
D.Lgs.
n. 461del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.
Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto
di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma,
del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari
non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del
1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2001, i relativi quadri separatamente
da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento
alla propria attività di intermediari.
Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 i curatori fallimentari, gli eredi
che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno
corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma
che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS e che erano obbligati alla presentazione
del Mod. O1/M, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero
assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la compilazione
del Mod. 770/2001, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro
previsto per l'INPS nel quadro SA.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del
Mod. 770/2001, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto
per l'Istituto nei quadri SA e SC. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2001
tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per
i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo
della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.
Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2001 tutti coloro che hanno corrisposto redditi
di lavoro dipendente e assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'INPDAI e che
nella previgente normativa erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12. Fra i soggetti
obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo applicato
ritenute alla fonte erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere
che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia ai sensi della L. n. 398 del
1987 - Organismi internazionali).
Sono, inoltre, tenute alla compilazione del Mod. 770/2001 tutte le Amministrazioni sostituti
d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale
iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti
non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo
INPDAP, ai fini
previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa
degli iscritti.
La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2000 ai dipendenti
iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:
- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.
Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79
del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297
del 19 dicembre 1996), nonché quelle di cui alla circolare n. 10 del 18 febbraio 2000.
Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziali, ivi compresi i coadiutori degli
Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di
amministrazione sede di servizio.
QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Il quadro SA deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti
nel 2000 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1,
del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R.
n. 600 del 1973. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono
redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati,
nonché le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione
e interessi su crediti di lavoro dipendente).
Si ricorda che si considerano corrisposti nell'anno 2000 anche le somme e i valori riferiti al
2000, ma erogati entro il 12 gennaio 2001.
Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni
dovute all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonché quelli relativi al personale assicurato contro
gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL.
Il presente quadro deve essere utilizzato, altresì, per indicare l'elenco di tutti i soggetti:
- ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, del
Tuir, per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati
alla contribuzione dovuta all'INPS e già tenuti alla presentazione delle denunce individuali
delle retribuzioni previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467 (Mod. O1/M);
- obbligatoriamente iscritti all'INPDAI, ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente
e assimilati e per i quali, nel previgente ordinamento, era obbligatoria la compilazione
del modello DAP/12;
- ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente assoggettabili a contribuzione previdenziale
e/o assistenziale INPDAP.
Relativamente all'INAIL, il presente quadro deve essere utilizzato per l'indicazione di tutti i soggetti
per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti
alla denuncia nominativa di cui alla L. n. 63 del 1993.
QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
Il quadro SB deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corri-sposti
trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16,
comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R.
n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori ero-gati,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedi-menti
dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per
indicare:
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 2000 agli iscritti alle predette forme ante-riormente
al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di
cooperative di produzione e lavoro, assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 17, comma
2, del Tuir;
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 2000 in dipendenza di contratti assicu-rativi
agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993, che
rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e la-voro;
in tal caso i fondi pensione devono indicare l'importo della prestazione in forma di
capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ecce-denti
il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del
TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del
12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, deve essere indi-cata
dalle imprese di assicurazione nel quadro SG - "Prospetto delle somme assoggettate
a ritenuta a titolo d'imposta";
- le prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 2000 agli iscritti alle predette forme pensionistiche
successivamente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti
o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale
utilizzato dal fondo pensione.
Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere
utilizzato il quadro SN del Mod. 770/98, approvato con D.M. 7 aprile 1998, pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 67 alla G.U. n. 84 del 10 aprile 1998, avendo cura di
indicare nell'apposito spazio l'anno di corresponsione.
QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI
Il quadro SC va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel
2000 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81,
comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli
artt. 25 del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), c), e) e f), dell'art. 16, comma
1, del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
al comma 2, lett. a), dell'art. 49 del Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rap-porti
stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti,
anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedi-menti
dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le pre-dette
condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi
per collaborazione coordinata e continuativa.
Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del Tuir (indennità di trasfer-ta,
rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'allog-gio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.
QUADRO SD
Il quadro SD va compilato riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2000, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti
al quale il contribuente si è rivolto.
Nel presente quadro vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:
- comunicazioni rettificative e integrative Modd. 730/4;
- comunicazioni (anche integrative) Modd. 730/4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730/4 (anche
rettificative)
pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta,
anche in seguito a rettifica dei Modd. 730/3.
Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso
del 2000.
QUADRO SE - PROVVIGIONI
Il quadro SE deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti che hanno percepito
provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
d'affari, corrisposte nel 1999, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio
di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo
d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973.
QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2000, devono essere indicati i dati
identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali
i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché compensi per avviamento
commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.
QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE
QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
Il quadro SH deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui
all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali.
QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL'ANNO 2000
Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 2000, derivanti dalla partecipazione
in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello
Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque
forma corrisposti dal 1° gennaio 2000, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta
o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli
artt. 11, comma 3-bis, 14 e 94, comma 1-bis, del Tuir. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi
ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta
a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché
utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (v.
anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati
gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del Tuir.
I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:
- società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che hanno emesso
azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate
sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. e quelli che aderiscono
a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli S.p.A.. Tali soggetti
effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio
dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento
non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto
non residente.
QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI
Nel quadro SL devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie,
commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 2000 da imprenditori individuali,
società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui alle lett. a) e b),
comma 1, dell'art. 87 del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla
lett. d), comma 1, dell'art. 87, del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo
d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo
1983, n. 77.
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione
a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive
comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel
2000 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui
all'art. 10-ter, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.
Il presente quadro va, infine, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2000 ai partecipanti
di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui
all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto
del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della citata L. n. 77 del 1983.
QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI
ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG
Nel quadro SM devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi
di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati
nel territorio dello Stato e conseguiti nel 2000 da parte di persone fisiche, di soggetti
di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non
commerciali e altri soggetti, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del
12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.
Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2000 ai partecipanti
di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui
all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta
del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della citata L. n. 77 del 1983.
QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL
D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione
all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre
1997, n. 461.
La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri
soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 2000, che possono generare redditi diversi
di natura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del Tuir.
QUADRO SP - TITOLI ATIPICI
Sono obbligati a compilare il quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti
da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e alle anticipazioni di
tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:
- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli
similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione
ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente
o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli
o certificati;
Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi
delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti
che hanno ricevuto da parte dell'emittente mandato per il pagamento dei proventi, la negoziazione
o il riacquisto dei titoli o certificati.
QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 1999 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL
D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
Sono tenuti alla compilazione del quadro SQ gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato
i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi all'anno 2000, applicata sugli interessi,
premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Il quadro SR deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte
nel 2000, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative
a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni
coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone
omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici,
e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).
QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Nel quadro ST vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al
sostituto d'imposta.
QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE
Il quadro SU deve essere utilizzato per indicare gli importi trattenuti e versati a seguito dell'assistenza
fiscale prestata nel 2000.
Nel quadro devono essere riportati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti
Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef nonché di acconto su taluni redditi
soggetti a tassazione separata.
QUADRO SV - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI
In particolare, devono essere riportati i dati identificativi dei soggetti per i quali il dichiarante
presenta la dichiarazione in qualità di successore.
Per la compilazione del punto 12 riportare il relativo codice rilevato dalla classificazione delle
attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile
presso i competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Si precisa che la tabella dei
codici attività per il 2000 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale
codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.
Per la compilazione dei punti 13, 14 e 15 si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione
del rigo ST34 del quadro ST.
QUADRO SY
Il quadro SY è finalizzato ad evidenziare le compensazioni effettuate, ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. n. 445 del 1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, dal sostituto d'imposta tra
debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di
consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.
Il quadro SY non deve essere compilato:
- dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del
D.P.R. n. 445 del 1997, così come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n.
445 del 1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, esclusivamente nell'ambito dei medesimi
enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'Irpef nell'ambito
del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione
o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Sottocategoria: 770-sostituto-di-imposta-
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