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Lo spinoso argomento della responsabilità degli Internet Service Provider circa gli eventuali contenuti illeciti dei siti ospitati sta rischiando di compromettere la validità di uno strumento informativo che ha rivoluzionato il mondo intero. Oltretutto internet è stato già più volte additato ingiustamente dai tradizionali media e dal legislatore come unico strumento per lo sviluppo di crimini o fatti illeciti.
La "semplificazione della struttura tecnica" per la costruzione di un sito che fornisce contenuti da effettivamente a tutti coloro che lo desiderano, la possibilità di creare una fonte informativa senza la necessità di avere una grossa portanza economica alle spalle.
I minori costi di pubblicazione quindi hanno generato un incremento numerico di giornali o di individui che immettono i loro contenuti in rete, con l'inevitabile aumento di probabilità che ve ne siano alcuni da censurare o con fini che esulano dal normale utilizzo di uno strumento di informazione.
In realtà tutte le forme di limitazione pensate o pensabili verso internet sono inutili in quanto è praticamente impossibile pensare ad internet come ad uno strumento in qualche modo censurabile, e questo per la struttura di base con la quale è stato progettato e costruito in passato.
Diversa e più complessa invece è la materia, quando si parla di contenuti illeciti. Se da una parte è già difficile definire quando un contenuto sia illecito (tranne in casi evidenti come ad es. la pedofilia), dall'altra attribuire la responsabilità ai Provider, che non hanno la possibilità materiale di controllare l'intero contenuto dei siti dei loro clienti, sembra a dir poco eccessivo.
Vi possono essere si delle responsabilità, ma dovute principalmente all'imperizia nello svolgere una preventiva analisi del soggetto che intende immettere contenuti in rete.
Pensiamo ad esempio ad un sito con una parte lecita in chiaro a tutti ed una parte illecita accessibile tramite Password. Come si garantisce la tutela del navigatore su internet ?
Gli Internet Service Provider per poter verificare la correttezza di tale sito dovrebbero, dopo aver ottenuto tale password, leggerne pagina per pagina l'intero contenuto.
Inoltre l'azione dovrebbe essere svolta quotidianamente vista la facilità con cui è possibile scrivere e subito dopo aver dato l'informazione cancellare il contenuto. Che traccia rimarrebbe sul Web ? nessuna !!
A questo punto per assolvere completamente a tali obblighi sarebbe anche necessario che gli ISP avessero "il patentino da investigatore privato", ma questo sembra esuli dalle normali mansioni di un Provider.
La vita in comune ogni giorno presuppone il rispetto di alcune regole e questo può avvenire solo attraverso l'imposizione di norme di legge che fissino i parametri per la determinazione della responsabilità del soggetto che intende pubblicare contenuti sulla rete proibendo (o quantomeno limitando) certi comportamenti potenzialmente lesivi della sfera giuridica altrui.
Queste considerazioni introducono la discussione sulla regolamentazione giuridica della responsabilità dei Provider nel caso di immissione in rete di immagini o testi aventi contenuto illecito. L'autore dei contenuti della pagina scritta dovrebbe essere l'unico a risponderne ma non sempre risulta essere così.
Parte della dottrina sostiene infatti che se l'ISP è a conoscenza del contenuto illecito delle pagine ospitate è esso stesso responsabile in quanto è un suo preciso dovere l'eliminazione dei contenuti illeciti attraverso l'oscuramento e la cancellazione delle pagine incriminate. Questa ipotesi però non pare attuabile in virtù del fatto che il Provider stesso non ha l'autorità di eliminare qualcosa che, dal punto di vista del diritto di proprietà, non gli appartiene.
E cosa succede nel caso in cui vengano divulgate e-mail o comunicazioni personali all'interno di newsgroups ? il Provider non solo è operativamente impossibilitato ad effettuare il controllo di tutti i contenuti dei messaggi ma tale possibilità gli viene esplicitamente preclusa dalla Costituzione Italiana all'art.15 comma 1, : "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili". Solo l'Autorità Giudiziaria può delimitarla per atto motivato e con le condizioni stabilite dalla legge.
In contrasto però è l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che in materia di commercio elettronico dice che il Provider non appena al corrente di tali fatti deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Che fare per il Provider a questo punto ? forse la risposta è che il legislatore essendo in grossa difficoltà in materia ha voluto colpire l'unico soggetto individuabile di un sito.
Ma se tramite un cellulare un individuo inizia a telefonare all'impazzata ed insulta altri individui o comunque compie atti illeciti, il gestore del traffico telefonico ne è responsabile?
Sottocategoria: Internet-Provider- Ecommerce-
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