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Introduzione illecita nei sistemi informatici
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Sono tra i massimi esperti della rete, e per questo motivo gli hacker, anzi la loro versione cattiva, i cracker, sono una minaccia costante per i sistemi informatici di aziende grandi e piccole. Con mezzi limitati, spesso vecchi computer di potenza limitata, sono stati capaci di mettere in ginocchio i server di aziende multinazionali e anche i sistemi informativi di enti preposti al loro controllo.

I tentativi di intrusione all'interno di sistemi informatici altrui rientrano nelle fattispecie previste da vari articoli del codice penale. Ecco un breve elenco delle norme violate abitualmente dai cracker.

Art. 615 quinquies - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da 
altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema 
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso 
pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo 
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 
venti milioni.


Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di 
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui 
al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della 
persona offesa. 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il 
fatto è commesso: 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro 
ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funione o al servizio, ovvero con 
abuso della qualità di operatore del sistema; 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


Art. 640 ter - Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, 
procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da ire centomila a due milioni. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a 
tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma 
dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sottocategoria:  Cybercrime-   Ecommerce-

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