Un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro (autonomo o subordinato), per asilo, per studio e per motivi religiosi può chiedere di ricongiungersi ai seguenti familiari:
coniuge non legalmente separato,
figli, naturali, adottati, affidati o sottoposti a tutela, di età inferiore ai 18 anni, a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore dia il suo consenso;
genitori a carico;
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
La domanda di ricongiungimento va presentata alla Questura della provincia di residenza dell'interessato compilando un apposito modulo in cui vanno specificate le generalità del richiedente e delle persone con cui ci si intende ricongiungere, a cui però vanno allegati, in doppia copia, i seguenti documenti:
la carta di soggiorno, o il permesso di soggiorno del richiedente o idonea documentazione attestante la sua cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (l'attestazione dell'esistenza di quest'ultimo requisito può essere fatta con certificazione dell'ufficio comunale o con un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale). Nel caso in cui si richieda il ricongiungimento di un figlio/a minore di 14 anni non è necessario che l'alloggio rientri nei parametri minimi sopra citati, ma occorre il consenso del titolare dell'alloggio nel quale dimorerà effettivamente il/la ragazzo/a;
documentazione attestante la disponibilità di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (n.b. all'aprile 2000 era di 8.005.400 di lire) se si chiede il ricongiungimento di un familiare, del suo doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre persone e del triplo per quattro o più familiari. (per la determinazione del reddito si considera anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con chi richiede il ricongiungimento).
Alla presentazione della domanda e della documentazione la Questura ne rilascia al richiedente una copia munita di timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione che dovrà essere trasmessa all'estero al familiare di cui si è chiesto il ricongiungimento, per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della richiesta di visto. Entro 90 giorni la Questura dovrebbe rilasciare un nulla osta provvisorio di autorizzazione all'ingresso condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana della documentazione comprovante i legami di parentela, di coniugio, di minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.
Le autorità consolari, una volta ricevuto il nulla osta e accertati i legami di parentela, possono rilasciare, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio, il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.
Le autorità consolari, se sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta e ricevono copia della domanda e degli atti contrassegnati dal timbro datario della questura italiana in cui la domanda è stata presentata, una volta acquisita la documentazione attestante i vincoli di parentela possono rilasciare ugualmente il visto d'ingresso anche in assenza del nulla osta della questura italiana.
"OTTENERE UN VISTO D'INGRESSO IN ITALIA" : http://www.esteri.it/polestera/italstra/dgeas/visti/home.htm
Fonte: www.uil.it
Sottocategoria: Stranieri-
[
]
|