Specifiche sulla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e il “patto di Servizio”

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DisoccupazioneIl primo passo del lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente per la propria Provincia di residenza.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri requisiti, l’accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di carattere socio-sanitario.

Stipulando la DID si dichiara di essere:
•    attualmente privi di lavoro (o di svolgere un lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno in corso);
•    di non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio Nazionale;
•     di essere interessati e offrire la propria disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi messi a disposizione dai Centri per l’Impiego.

A seguito della stipula della DID il Centro per l’Impiego presso cui si è manifestata la propria disponibilità provvederà alla sottoscrizione del Patto di Servizio e la definizione delle attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un tuo prossimo inserimento nel mondo del lavoro. la partecipazione all’incontro che sarà fissato è obbligatoria.

Il Patto di Servizio è un accordo formale  tra il lavoratore che ha dichiarato l’immediata disponibilità e il Centro per l’Impiego; in questo accordo vengono definite le azioni più adeguate da intraprendere per la ricerca del lavoro.

LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

A seguito della stipula della DID, il lavoratore che ha reso la propria disponibilità alla rioccupazione sul mercato del lavoro inizia a maturare una “anzianità di iscrizione” che viene conservata comunque in assenza di occupazione o nei casi e limiti così di seguiti riepilogati:

•    il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 Euro;
•    il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva , prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro;
•    il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.

Articolo a cura Dott. Bruno Olivieri

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