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Congedo madre lavoratrice subordinata
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La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi, come era prima per l'astensione facoltativa. 
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).

Se la madre è - o diventa - una single le spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e lavoro.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. I contratti collettivi stabiliranno modalità e criteri del preavviso.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato, a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni. 
Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina, diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non hanno ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi disponibile.

L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.

La copertura economica resta fissata nella misura corrispondente al 30% della retribuzione.
Nelle Pubbliche Amministrazioni la contrattazione di comparto prevede la copertura retributiva dei primi 30 giorni. Se il contratto prevede che questo beneficio si applichi solo nel corso del primo anno di vita della figlia o del figlio, questo è il limite temporale di fruizione; se il contratto fa rinvio alla disciplina legislativa, il limite si sposta ai primi 3 anni della bambina e del bambino. La Circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000 precisa che nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano dipendenti di Pubblica Amministrazione "il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a 30". 
Se la madre ha un reddito superiore alla soglia individuale di reddito annua (pari a 2.5 volte la pensione sociale), la copertura economica si limita a 6 mesi entro i 3 anni di vita della figlia o del figlio. Se ha un reddito inferiore, la copertura economica riguarda l'intero periodo di congedo fino agli 8 anni di vita.

Per la copertura delle spese è possibile chiedere la anticipazione del T.F.R.

I periodi di congedo danno diritto a copertura previdenziale e a una quasi completa computabilità nell'anzianità di servizio.

I congedi parentali sono un diritto di tutte le lavoratrici subordinate, a prescindere dalla tipologia lavorativa (tipica - atipica). 
Sono escluse solo le lavoratrici a domicilio e le lavoratrici domestiche.

In attesa della revisione della modulistica, la circolare Inps n. n. 109/2000 indica i documenti che vanno allegati alla domanda.


Fonte: Dipartimento per gli Affari Sociali, 2001


Sottocategoria:  Maternità-

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