La procedura di fallimento mira alla vendita dei beni del fallito per il risarcimento dei creditori. La distribuzione del ricavato avviene in maniera proporzionale al valore del credito vantato nei confronti del fallito.
Le principali attività sono:
.1 I creditori o lo stesso imprenditore richiedono istanza di fallimento al Tribunale.
.2 Se il Tribunale accoglie l'istanza presentata, pronuncia sentenza dichiarativa di fallimento, nella quale viene nominato sia il Giudice delegato, che coordinerà la procedura, sia il curatore fallimentare, al quale è affidato il compito di porre in vendita i beni del fallito. Da questo momento il curatore ha l'incarico della conservazione dei beni compiendo gli atti di ordinaria amministrazione.
.3 Il giudice delegato appone i sigilli ai beni del fallito e il curatore fallimentare redige, avvertiti il debitore ed i creditori, l'inventario dei beni (mobili ed immobili) da inserire nella procedura di fallimento.
.4 I creditori devono presentare presso la Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale le istanze di ammissione al passivo fallimentare, comprendenti i documenti dimostranti il credito stesso, entro il termine fissato nella sentenza, per poter prendere parte alla ripartizione del patrimonio.
.5 Dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore sotto la direzione del giudice delegato, procede alla vendita dei beni. I beni mobili vengono venduti dal curatore mediante offerta privata, mentre quelli immobili sono normalmente alienati tramite vendita all'incanto.
.6 Compiuta la vendita dei beni, il curatore presenta al giudice il resoconto della sua attività, e con la sua approvazione depositerà tale resoconto in cancelleria, per dar modo ai creditori di prenderne visione. Se non sorgono contestazioni il giudice liquida il compenso del curatore e procede al riparto finale della somma restante ai creditori.
Il ricavato viene suddiviso tra i creditori, con precedenza ai creditori "privilegiati" (ad es. in forza di particolari garanzie quali pegno e ipoteca) e successivamente a quelli ordinari (creditori chirografari).
Bisogna tener presente che i beni che il coniuge del fallito ha acquistato nei 5 anni precedenti il fallimento si presumono acquistati con denaro del fallito e il curatore può prenderne il relativo possesso. Inoltre, le donazioni compiute nei 2 anni precedenti il fallimento ed i pagamenti effettuati dal fallito prima della loro scadenza, sono da ritenersi privi di validità.
Sottocategoria: Fallimento-
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