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Opposizione e alternative al fallimento
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Opposizione al fallimento

Contro la sentenza dichiarativa del fallimento, il fallito o qualunque persona che abbia interesse può proporre opposizione, entro il termine di 15 giorni dall'affissione della sentenza (per i terzi interessati) o dalla comunicazione del fallimento (per il fallito).

L'opposizione si richiede allo stesso Tribunale che ha dichiarato il fallimento ed avvia un giudizio ordinario che verificherà la fondatezza dei presupposti per pronunciare il provvedimento di fallimento. Se l'opposizione viene accolta, viene ordinata la revoca del fallimento.

Le alternative al fallimento: 

L'amministrazione controllata è la procedura che ha come scopo di concedere all'imprenditore che si trovi in temporanea difficoltà nei pagamenti, un rinvio degli stessi per un periodo non superiore ai due anni, sottoponendo l'impresa al controllo dell'attività giudiziaria.
Tale procedura si può chiedere al Tribunale se negli ultimi 5 anni non si è stati soggetti a fallimento o ammessi a nessun concordato preventivo e se è stata tenuto sempre regolare contabilità.

Caratteristica peculiare è che l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e la gestione dell'impresa, pur sotto la sorveglianza del commissario giudiziale e del giudice delegato.

Il concordato preventivo invece è l'accordo che il fallito può proporre ai creditori, dichiarandosi disposto a soddisfare integralmente quelli crediti privilegiati e almeno una percentuale rilevante dei creditori chirografari, entro una certa data e con garanzie determinate.

Tale procedura necessità del parere favorevole della maggioranza dei creditori chirografari con diritto di voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei crediti. Una volta omologato dal tribunale il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento.

Analoga procedura si avrà per il concordato fallimentare, che può essere richiesto dall'imprenditore fallito durante la procedura fallimentare.

Sottocategoria: Debitore-ed-opposizioni- Fallimento-

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