Sono state introdotte con il recente decreto n. 70 del 2011 (c.d. Decreto Sviluppo) alcune semplificazioni nelle misure di sicurezza a protezione dei dati sensibili.
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Il D.L. 13.5.2011 n. 70 (c.d. “DL sviluppo”), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella Legge 12.7.2011 n. 106. Al suo interno vengono previste, tra l’altro, semplificazioni in relazione alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, in particolare con riferimento al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) CON UN’AUTOCERTIFICAZIONE
In relazione al trattamento di dati personali “sensibili” e giudiziari con strumenti elettronici, è stato esteso l’esonero dall’obbligo di predisposizione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
La tenuta di un aggiornato DPS è infatti sostituita da un obbligo di autocertificazione in relazione ai soggetti che, come unici dati “sensibili” e giudiziari, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori:
• anche se extracomunitari;
• compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.
Si tratta, ad esempio, dai dati relativi:
• allo stato di salute o di malattia;
• all’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
• a precedenti penali.
Tale autocertificazione:
• è resa dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
• attesta di trattare tali dati in osservanza delle altre misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy.
ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI
Il Garante della privacy può individuare con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, compreso il DPS. Tali semplificazioni sono applicabili in relazione:
• ai suddetti trattamenti di dati personali;
• nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. Attualmente, si veda quanto stabilito dal provvedimento del Garante 27.11.2008.
Restano comunque fermi i casi, sopra indicati, in cui il DPS può essere sostituito da un’autocertificazione.
INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI CON FINALITÀ “AMMINISTRATIVO-CONTABILI”
Ai fini in esame, i trattamenti effettuati per “finalità amministrativo-contabili” sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati).
Nello specifico, perseguono tali finalità le attività:
• organizzative interne;
• funzionali:
– all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
– alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi;
– alla tenuta della contabilità;
– all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI ABBONATI TELEFONICI PER FINI COMMERCIALI, PUBBLICITARI E DI RICERCHE DI MERCATO
Il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati telefonici, presenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito:
• mediante l’impiego del telefono e, ora, anche l’utilizzo della posta cartacea;
• solo nei confronti dei soggetti che non abbiano esercitato il diritto di opposizione:
– con modalità semplificate e anche in via telematica o telefonica;
– mediante l’iscrizione della numerazione dell’intestatario e degli altri dati personali nel Registro Pubblico delle Opposizioni.
Comunicazioni nei confronti dei “consumatori”
Tale disciplina si applica anche in relazione alle comunicazioni destinate a soggetti aventi la qualifica di “consumatore”, cioè a persone fisiche che non agiscono nell’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta..
Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini
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