Novità in materia di adempimenti per la privacy, introdotte con il Decreto Sviluppo convertito nella legge 106/2011

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Privacy: novità nel Decreto Sviluppo (DL 70/2011)PREMESSA

Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. “DL sviluppo”), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106. Il “DL sviluppo” contiene, tra l’altro, alcune disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri burocratici derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.

Di seguito si segnalano le novità in materia di adempimenti per la privacy, concernenti:
• l’ambito di applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;
• gli esoneri dall’obbligo del consenso dell’interessato;
• le semplificazioni relative al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e alle altre misure minime di sicurezza;
• il trattamento dei dati relativi agli abbonati telefonici per fini commerciali, pubblicitari e di ricerche di mercato.

ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’applicazione del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) è stata esclusa in relazione al trattamento dei dati personali relativi a:
• persone giuridiche;
• imprese;
• enti;
• associazioni.

A tali fini, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato:
• nell’ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti;
• per finalità di natura amministrativo-contabile.

ESCLUSIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E SOCIETÀ

Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali non è richiesto:
• quando il trattamento riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate (ex art. 2359 c.c.) ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti;
• per finalità amministrativo-contabili; tali finalità, però, devono essere previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa.

La necessità del consenso dell’interessato resta ferma:
• in caso di diffusione dei dati personali, cioè della loro messa a disposizione nei confronti di soggetti indeterminati;
• in relazione all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ri-cerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ESCLUSIONE DELL’INFORMATIVA PREVENTIVA E DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO PER I CURRICULA INVIATI SPONTANEAMENTE

L’informativa preventiva e il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali non sono necessari quando il trattamento riguarda i dati contenuti nei curricula, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

INFORMATIVA SUCCESSIVA

Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare del trattamento dei dati personali è tuttavia tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno i seguenti elementi:
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; • gli estremi identificativi del titolare;
• se designati, gli estremi identificativi del responsabile e del rappresentante in Italia dei soggetti extracomunitari.

DATI “SENSIBILI”

Il consenso dell’interessato non è richiesto neppure per gli eventuali dati “sensibili” (es. condizioni di handicap) contenuti nei curricula spontaneamente trasmessi.

Articolo a cura della studio Batini Colombo Saottini

www.bcslaw.it

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