In caso di inosservanza del divieto di compensazione disciplinato dall’art. 31 del DL 78/2010, si applicano la sanzioni determinate dall’Agenzia delle Entrate.

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Indice
Articolo 1
Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo

Articolo 2 Compensazione tra somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e crediti relativi alle stesse imposte

Articolo 3 Sanzioni, Ravvedimento operoso e definizione agevolata

Articolo 3 – Sanzioni, Ravvedimento operoso e definizione agevolata

4 Sanzioni
4.1 Ammontare massimo della sanzione
4.2 Contenzioso sull’iscrizione a ruolo
4.3 Ravvedimento operoso e definizione agevolata

4 SANZIONI
In caso di inosservanza del divieto di compensazione disciplinato dall’art. 31 del DL 78/2010, si applica la sanzione del 50% “dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 13 ha affermato che:
– l’irrogazione della sanzione è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenta di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati, superiori al limite di 1.500,00 euro;
– la sanzione è commisurata all’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato;
– nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato.
Pertanto, ad esempio, come indicato dalla suddetta circolare:
– in presenza di un debito di 25.000,00 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500,00 euro (pari al 50% del debito);
– in presenza di un debito di 25.000,00 euro e di una compensazione pari a 18.000,00 euro, la sanzione sarà sempre di 12.500,00 euro;
– in presenza di un debito per 70.000,00 euro e di compensazione per 25.000,00 euro, la sanzione sarà pari a 25.000,00 euro.

4.1 AMMONTARE MASSIMO DELLA SANZIONE
Si segnala che le suddette affermazioni dell’Agenzia delle Entrate non sembrano tenere in considerazione la previsione dell’art. 31 in esame, in base alla quale la sanzione “non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato”.
In base a tale previsione, infatti, la sanzione in esame dovrebbe essere pari al minore importo tra:
– il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo;
– il 50% di quanto indebitamente compensato.

4.2 CONTENZIOSO SULL’ISCRIZIONE A RUOLO
La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa; in tal caso, i termini di irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
Pertanto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, in pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro l’iscrizione a ruolo è possibile operare la compensazione, ma esponendosi al rischio che, se la legittimità dell’iscrizione a ruolo verrà confermata in tutto o in parte, la compensazione eseguita sia da consi-derare indebita e quindi soggetta all’applicazione della sanzione in esame.
Qualora, invece, il procedimento si concluda con l’annullamento dell’iscrizione a ruolo (o dell’atto “presupposto”, es. avviso di accertamento), la compensazione operata diventa pienamente legittima, in quanto è venuto meno il requisito della presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

4.3 RAVVEDIMENTO OPEROSO E DEFINIZIONE AGEVOLATA
In assenza di esplicite esclusioni, in relazione alle sanzioni in esame deve ritenersi possibile effettuare:
– il ravvedimento operoso;
– la definizione agevolata.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ha però ancora fornito chiarimenti.
L’art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”) ha previsto, a decorrere dall’1.1.2011, il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Con il DM 10.2.2011, pubblicato sulla G.U. 18.2.2011 n. 40, è stato emanato il provvedimento attuativo che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del DM 10.2.2011 il divieto di compensazione in esame diventa operativo a regime.

Articolo a cura dello Studio Batini Colombo Saottini
www.studiobcs.it

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