A partire dal 1° luglio 2008, sono stati rivalutati i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare

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Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2008, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. 
L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2006 e l’anno 2007, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. 
Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2009. 
Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. 
La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps). 

Circolare n° 69 del 4 luglio 2008

Coordinamento generale Statistico-attuariale

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito

OGGETTO:
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009.

SOMMARIO:
A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare l’art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2006 e l’anno 2007 è risultata pari all’1,7%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 con il predetto indice. 

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 

Per consentire una immediata consultazione anche nei casi in cui i componenti il nucleo superino il numero di sette – o sei per la tabella 12 – , le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti fino a dodici. Pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima – o la sesta per la tabella 12 – sono stati determinati applicando le maggiorazioni previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette – o sei per la tabella 12 – per ogni componente oltre il settimo – o sesto per la tabella 12 -. 

Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Allegato n 1

Domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti

Sottocategoria  Leggi-e-normative-  

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