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Sicurezza nei luoghi di lavoro: la legge 626/94
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Il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, emanato in attuazione delle direttive comunitarie 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici..
Il testo attualmente vigente è stato modificato con il decreto legislativo 19/3/1996 n. 242.

Il testo indica una serie di misure generali che devono essere rispettate per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. I punti trattati sono: 
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Il datore di lavoro deve valutare i rischi connessi all'attività dei lavoratori e predisporre un documento nel quale esplicita i criteri utilizzati per la valutazione, indica i provvedimenti assunti per ridurre i rischi. Tra di essi vi è l'attribuzione ad alcuni lavoratori dell'incarico di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione degli altri lavoratori. I compiti di prevenzione e protezione dai rischi possono essere assunti anche dal datore di lavoro.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In tutte le aziende deve essere eletto almeno un rappresentante per la sicurezza (in funzione del numero di dipendenti). Il rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro, deve essere consultato in fase di valutazione dei rischi e contribuisce all'opera di prevenzione.


La legge prescrive una serie di obblighi per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori:
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.



I luoghi di lavoro (Titolo II) devono rispettare una serie di norme per garantire il rapido deflusso dei lavoratori verso luoghi sicuri. Le uscite di sicurezza devono essere in numero proporzionato a quello dei lavoratori. 
Altre disposizioni riguardano la temperature e l'areazione dei luoghi di lavoro, la presenza di aree di riposo e di spogliatoi.

Il Titolo III è dedicato alle attrezzature utilizzate dai dipendenti e alle protezioni che devono essere presenti per eliminare i rischi.

Nel Titolo VI si tratta dell'utilizzo dei videoterminali. In particolare, l'art. 54 contiene indicazioni sullo svolgimento del lavoro ai videoterminali.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 


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