In materia di contratti di viaggio o pacchetti turistici, l'organizzatore potrà richiedere il pagamento della penale per il recesso dal contratto direttamente all'agenzia intermediaria
Servizio aggiornamento gratuito
a disposizione degli utenti
registrati di Unione Consulenti.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21388/2009, per la
quale nel caso di un contratto di organizzazione di viaggio concluso dal
viaggiatore tramite un agente intermediario, sulla base di un programma
predisposto dall'organizzatore (tour operator), vengono in considerazione tre
diversi rapporti.
Un primo rapporto intercorre tra l'agente intermediario e l'organizzatore del
viaggio. Tale rapporto si basa su un contratto di mandato, per il quale l'agente
diffonde sul mercato i servizi dell'organizzatore.
Un secondo rapporto intercorre tra l'agente ed il viaggiatore. Anche tale
rapporto si basa su un contratto di mandato, caratterizzato da poteri di
rappresentanza in capo all'agente.
Il terzo rapporto intercorre tra il viaggiatore e l'organizzatore. Tale rapporto
deriva dal contratto di viaggio concluso tra lo stesso organizzatore ed il
viaggiatore per il tramite dell'agenzia.
Se successivamente alla stipula di detti contratti il viaggiatore eserciti il
recesso dal contratto di viaggio, il tour operator potrà giustamente chiamare in
causa l'agenzia per ottenere il pagamento di eventuali penali, qualora l’agente
ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore, in forza dei suddetti
rapporti.
Naturalmente il viaggiatore, da parte sua, è tenuto a rimborsare all'agenzia e i
fondi eventualmente anticipati da quest'ultima per i pagamenti del corrispettivo
e delle penali per l’annullamento del viaggio, ex art. 1719 del Codice civile.
Avv. Antonella Pedone
www.antonellapedone.com
Sottocategoria: leggi-e-normative-
Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio
professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi
un parere all'esperto
[
]
|