Se un giudice europeo ha già deciso nel suo Paese l'affidamento di un bambino a uno dei genitori, il giudice di un altro Stato (UE) non può cambiare questa decisione
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Una sentenza su un tema molto delicato e di notevole interesse in un'Europa
sempre più mobile e dove i matrimoni tra cittadini di Stati membri diversi
stanno
diventando comuni. Ebbene i giudici europei hanno deciso che il riconoscimento
di una situazione d’urgenza in un simile caso contravverrebbe al principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonché alla
finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati
rientri di minori
da uno Stato membro all’altro.
La storia è questa: una signora slovena e un cittadino italiano, coniugi tra i
quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto in Italia per 25
anni. Il 25 luglio
2007, il giudice competente di Tivoli (Italia), adito dai detti coniugi con una
domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia A., nata
nel 1997,
ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al
cittadino italiano disponendo il provvisorio collocamento della minore in un
istituto di
accoglienza di Roma.
Lo stesso giorno la signora slovena ha lasciato l’Italia con la figlia per
recarsi in Slovenia, dove esse tuttora vivono. Con decisione del giudice
sloveno, l’ordinanza
del Tribunale di Tivoli è stata dichiarata esecutiva nel territorio della
Repubblica di Slovenia. Sulla base di tale decisione, è stato avviato il
procedimento esecutivo
per la restituzione della minore al padre e il successivo collocamento di
quest’ultima nell’istituto di accoglienza.
Successivamente il giudice sloveno, adito dalla signora, ha concesso a
quest’ultima l’affidamento provvisorio della figlia Antonella. A questo
proposito, il detto
giudice ha considerato che Antonella si era integrata nel suo ambiente sociale
in Slovenia. La Corte d’appello di Maribor (Slovenia), adita con un ricorso
proposto
dal cittadino italiano, ha chiesto alla Corte di giustizia se il giudice dello
Stato membro nel cui territorio si trova il minore sia legittimato ad adottare
un
provvedimento provvisorio inteso a concedere l’affidamento di tale minore ad uno
dei genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro abbia già
emesso
una decisione di affidamento provvisorio del minore all’altro genitore e tale
decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
La Corte europea ha concluso che il diritto dell’Unione non consente ad un
giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia
di
responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si
trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un
giudice di
un altro Stato membro, competente a conoscere del merito della controversia
relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida
provvisoriamente il
minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel
territorio del primo Stato membro. (Corte di giustizia europea 23.12.2009;
fonte: www.curia.europa.eu)
Articolo tratto dal sito di Kataweb
Sottocategoria: affidamento-
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