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Un giudice UE non può cambiare l'affidamento
( Famiglia e Matrimoni | Stampa Pagina Stampabile - Invia ad un amico Invia questo Articolo ad un Amico )
Se un giudice europeo ha già deciso nel suo Paese l'affidamento di un bambino a uno dei genitori, il giudice di un altro Stato (UE) non può cambiare questa decisione

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Una sentenza su un tema molto delicato e di notevole interesse in un'Europa sempre più mobile e dove i matrimoni tra cittadini di Stati membri diversi stanno diventando comuni. Ebbene i giudici europei hanno deciso che il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un simile caso contravverrebbe al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonché alla finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro.

La storia è questa: una signora slovena e un cittadino italiano, coniugi tra i quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto in Italia per 25 anni. Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia), adito dai detti coniugi con una domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia A., nata nel 1997, ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al cittadino italiano disponendo il provvisorio collocamento della minore in un istituto di accoglienza di Roma.

Lo stesso giorno la signora slovena ha lasciato l’Italia con la figlia per recarsi in Slovenia, dove esse tuttora vivono. Con decisione del giudice sloveno, l’ordinanza del Tribunale di Tivoli è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia. Sulla base di tale decisione, è stato avviato il procedimento esecutivo per la restituzione della minore al padre e il successivo collocamento di quest’ultima nell’istituto di accoglienza.

Successivamente il giudice sloveno, adito dalla signora, ha concesso a quest’ultima l’affidamento provvisorio della figlia Antonella. A questo proposito, il detto giudice ha considerato che Antonella si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia. La Corte d’appello di Maribor (Slovenia), adita con un ricorso proposto dal cittadino italiano, ha chiesto alla Corte di giustizia se il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il minore sia legittimato ad adottare un provvedimento provvisorio inteso a concedere l’affidamento di tale minore ad uno dei genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro abbia già emesso una decisione di affidamento provvisorio del minore all’altro genitore e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.

La Corte europea ha concluso che il diritto dell’Unione non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro. (Corte di giustizia europea 23.12.2009; fonte: www.curia.europa.eu)

Articolo tratto dal sito di Kataweb
 

Sottocategoria:  affidamento-

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