Le nozioni di giusta causa e di giustificato motivo sono i presupposti del licenziamento legittimo, si tratta di due fattispecie distinte tra loro
Servizio aggiornamento gratuito
a disposizione degli utenti
registrati di Unione Consulenti.
In base alla legge 604 del 1966 il licenziamento può essere disposto soltanto
per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Cosa si
intende per giusta causa e per giustificato motivo?
La giusta causa di licenziamento consiste in un'inadempienza o trasgressione da
parte del lavoratore di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il
vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro. Quando ricorre una giusta
causa (ad esempio quando il lavoratore viene sorpreso sul luogo di lavoro
nell'atto di commettere un reato) il datore di lavoro può licenziarlo in tronco
senza dare alcun preavviso. Ciò in quanto il comportamento del lavoratore non
consente, per la sua gravità, la prosecuzione anche temporanea del rapporto di
lavoro.
Il giustificato motivo soggettivo consiste in un notevole inadempimento del
lavoratore ai suoi obblighi, inadempimento che comunque è di minore gravità
rispetto a quello che dà luogo alla giusta causa. In questo caso la
trasgressione non è tale da rendere necessaria la cessazione immediata del
rapporto e dei suoi effetti.
Il giustificato motivo oggettivo riguarda, invece, ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro, al regolare funzionamento
dell'impresa ed alle capacità economiche di quest'ultima, che non dipendono da
un comportamento colpevole del lavoratore. La legge, dunque, consente di
derogare al principio di stabilità del rapporto di lavoro nel caso in cui
sopravvengano eventi tali da rendere la prestazione del lavoratore inadeguata
rispetto alle esigenze ed alle capacità dell'impresa.
Nell'ipotesi in cui ricorra un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, il
datore di lavoro può comminare legittimamente il licenziamento, ma, a differenza
della giusta causa, è tenuto a dare un preavviso durante il quale il rapporto di
lavoro prosegue secondo le ordinarie regole.
Nella pratica non è sempre facile distinguere tra giusta causa e giustificato
motivo soggettivo. Per tale ragione può accadere che il datore commini un
licenziamento in tronco, ritenendo che sussista la giusta causa, ed il
lavoratore impugni il licenziamento ottenendo la conversione del licenziamento
per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo. In tal caso il
lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del
preavviso.
Il periodo del preavviso è stabilito nel contratto individuale. Se questo non
prevede espressamente un tempo minimo per il preavviso, deve farsi riferimento
al contratto collettivo di categoria.
Avv. Antonella Pedone
www.antonellapedone.com
Sottocategoria: leggi-e-normative-
Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio
professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi
un parere all'esperto
[
]
|