In materia di sinistri stradali, per ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti, occorre provare in giudizio sia la colpa della controparte sia l'assenza di ogni profilo di colpa a proprio carico
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Le norme che disciplinano la circolazione stradale ed i criteri di attribuzione
della responsabilità prevedono - in linea generale e salvo eccezioni - una
presunzione di colpa a carico dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Per tale ragione, chi agisce in giudizio per il risarcimento
del danno causato da un incidente stradale, deve dimostrare non solo la colpa
della controparte nella causazione del sinistro, ma deve anche fornire la prova
liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, dimostrando di
essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune
prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In proposito la Corte di Cassazione ha ribadito il principio
secondo il quale, in materia di responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, "l'accertamento in concreto della colpa di uno dei
soggetti coinvolti nel sinistro, per avere commesso un'infrazione, anche grave,
al codice della strada, non esclude la presunzione di colpa concorrente
dell'altro" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 557 del 14.01.2009; Cass. 14
giugno 2006, n. 3193; 3 novembre 2004, n. 21056; 27 ottobre 2004, n. 20814; 23
febbraio 2004, n. 3549). Non è quindi sufficiente, ai fini dell'integrale
risarcimento del danno, l'accertamento dell'idoneità della condotta della
controparte a costituire causa esclusiva dell'evento.
Laddove non si dimostri anche l'assenza di una propria colpa
nella causazione dell'incidente, deve presumersi - in linea di principio - che
tutti i soggetti coinvolti abbiano concorso in essa, con conseguente riduzione
dell'entità del risarcimento richiesto.
Avv. Antonella Pedone
www.antonellapedone.com
Sottocategoria: incidenti-stradali-e-rimborsi-
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