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Con la Risoluzione n. 188/E l'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso la nuda proprietà e l'usufrutto vengano acquisiti in due momenti diversi a titolo oneroso, in caso di successiva vendita dell'immobile si potrà applicare un calcolo differenziato per determinare la plusvalenza
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A norma dell'art. 68 del TUIR la plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile posseduto da meno di 5 anni è tassabile, in quanto si presume un intento speculativo. Fino ad ora non era chiaro come dovesse comportarsi il contribuente nel caso avesse acquisito in tempi diversi la nuda proprietà e l'usufrutto, nel calcolare la plusvalenza.
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 188/E ha fornito una risposta. La plusvalenza sarà calcolata separatamente per il diritto di usufrutto e per la nuda proprietà. Per scorporare dal prezzo di cessione dell'immobile la quota parte imputabile alla nuda proprietà e quella imputabile all'usufrutto, si applicheranno al prezzo di vendita prezzo di vendita i coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto indicati nel prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Dpr 131/1986).
Per individuare il giorno da cui cominciano a decorrere i cinque anni, si dovrà tenere conto separatamente del giorno di acquisto dell'usufrutto e della nuda proprietà. Sarà possibile, per esempio, che fatti i dovuti calcoli la tassazione sarà possibile solo per la nuda proprietà e non per l'usufrutto.
Si ricorda che la tassazione della plusvalenza viene comunque esclusa se l'abitazione è stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo in cui si è goduto della nuda proprietà o dell'usufrutto.
Dr Elio Truzzolillo
Sottocategoria limmobili-vendita-
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