Il lavoro a tempo determinato è regolamentato dalle leggi
sul contratto a termine: la 230/62, la 56/87 e la 196/97. Le situazioni nelle
quali si può stipulare un contratto a termine sono indicate dettagliatamente e
sono: lavoro stagionale, sostituzione di lavoratori assenti, lavori straordinari
o occasionali, lavorazioni a fasi successive, lavoro nello spettacolo, trasporto
aereo o aeroportuale, dirigenti, commercio e turismo, sostituzione di
tossicodipendenti in riabilitazione, mobilità, studenti stranieri
extracomunitari. In alternativa, il lavoro a tempo determinato può essere
previsto dagli accordi collettivi.
I contratti a tempo determinato possono essere prorogati
una sola volta e in ogni caso la durata della proroga non può essere superiore
a quella del contratto iniziale.Fatto salvo il caso della proroga, affinché sia
possibile stipulare un nuovo contratto
a termine con lo stesso dipendente è necessario un intervallo di almeno 15
giorni (30 se il contratto precedente aveva una durata superiore ai sei mesi).
La stipula di una serie di contratti a termine non deve, però, trasformarsi in
un modo per evitare l’assunzione a tempo indeterminato. In tal caso, come in
quello di una serie di proroghe, ci si può rivolgere al Giudice del lavoro per
chiedergli la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Analogo
risultato può essere ottenuto nel caso in cui il datore di lavoro trattenga il
lavoratore per oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Il lavoratore a tempo determinato risulta meno tutelato nei
confronti di un licenziamento anticipato rispetto alla naturale scadenza del
contratto. In nessun caso è possibile chiedere il reintegro nel posto di
lavoro, neanche se il licenziamento avvenisse senza giusta causa. In questo
caso, però, il lavoratore può chiedere al giudice un equo compenso per il
danno subito. Tale compenso è generalmente commisurato alla retribuzione persa
in seguito al licenziamento.
Nulla spetta al lavoratore nel caso di licenziamento per
giusta causa, ovvero quando il comportamento del lavoratore abbia reso
impossibile la continuazione del rapporto.
La normativa sul lavoro a tempo determinato è stata
sostanzialmente modifica dal D.Lgs. 368/2001 in seguito al quale il lavoro a
tempo determinato non costituisce più un’eccezione rispetto a quello a
tempo indeterminato.
Sottocategoria: Lavoro-a-tempo-determinato-
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