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Lavoro a tempo determinato
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Il lavoro a tempo determinato è regolamentato dalle leggi sul contratto a termine: la 230/62, la 56/87 e la 196/97. Le situazioni nelle quali si può stipulare un contratto a termine sono indicate dettagliatamente e sono: lavoro stagionale, sostituzione di lavoratori assenti, lavori straordinari o occasionali, lavorazioni a fasi successive, lavoro nello spettacolo, trasporto aereo o aeroportuale, dirigenti, commercio e turismo, sostituzione di tossicodipendenti in riabilitazione, mobilità, studenti stranieri extracomunitari. In alternativa, il lavoro a tempo determinato può essere previsto dagli accordi collettivi.

I contratti a tempo determinato possono essere prorogati una sola volta e in ogni caso la durata della proroga non può essere superiore a quella del contratto iniziale.Fatto salvo il caso della proroga, affinché sia possibile stipulare un nuovo  contratto a termine con lo stesso dipendente è necessario un intervallo di almeno 15 giorni (30 se il contratto precedente aveva una durata superiore ai sei mesi). La stipula di una serie di contratti a termine non deve, però, trasformarsi in un modo per evitare l’assunzione a tempo indeterminato. In tal caso, come in quello di una serie di proroghe, ci si può rivolgere al Giudice del lavoro per chiedergli la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Analogo risultato può essere ottenuto nel caso in cui il datore di lavoro trattenga il lavoratore per oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Il lavoratore a tempo determinato risulta meno tutelato nei confronti di un licenziamento anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto. In nessun caso è possibile chiedere il reintegro nel posto di lavoro, neanche se il licenziamento avvenisse senza giusta causa. In questo caso, però, il lavoratore può chiedere al giudice un equo compenso per il danno subito. Tale compenso è generalmente commisurato alla retribuzione persa in seguito al licenziamento.

Nulla spetta al lavoratore nel caso di licenziamento per giusta causa, ovvero quando il comportamento del lavoratore abbia reso impossibile la continuazione del rapporto.

La normativa sul lavoro a tempo determinato è stata sostanzialmente modifica dal D.Lgs. 368/2001 in seguito al quale il lavoro a tempo determinato non costituisce più un’eccezione rispetto a quello a  tempo indeterminato.


Sottocategoria:  Lavoro-a-tempo-determinato-

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