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Contratto di agenzia
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Il contratto di agenzia è definito dall'Art. 1742 del Codice civile come il contratto con il quale "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata".
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività per più imprese, salvo espresso patto intercorso tra le parti.
Nell'esecuzione dell'incarico, l'agente deve tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, fornendo al preponente tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli, al fine di valutare la convenienza dei singoli affari, così come il preponente deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, siano validamente fatte all'agente (art. 1745). L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del proponente al fine di tutelarne i diritti.
Viene inoltre vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità per l'inadempimento del terzo salvo che non sia eccezionalmente prevista e concordata per singoli e particolari affari. L'obbligo di garanzia dell'agente non deve essere di ammontare più elevato della provvigione che l'agente avrebbe diritto di percepire.
Tale ultima disposizione ha definitivamente vietato la possibilità di prevedere per l'agente il così detto star del credere, ovvero quella clausola che poneva a carico dello stesso la responsabilità per l'inadempimento.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 1748).
In caso di conclusione di un contratto tra preponente e terzo dopo la cessazione del rapporto tra preponente e agente, il diritto alla provvigione matura comunque se la conclusione del contratto è da ricondurre all'opera prestata dall'agente ed avviene entro un termine ragionevole, salvo il caso in cui essendo intervenuti altri agenti risulti equo ripartire la provvigione.
A norma dell'art 1751 c.c. l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è il compenso per aver fatto conoscere il preponente in una certa zona ad una certa clientela ed aver realizzato un vantaggio economico per lo stesso; tale compenso si calcola tenendo conto del volume degli affari conclusi e della durata dell'attività ed il pagamento deve essere equo.
L'indennità non è dovuta quando il contratto si risolve per un a grave inadempienza dell'agente, quando l'agente recede dal contratto (salvo che esistano validi motivi), se l'agente cede a un terzo i diritti maturati.
L'indennità è dovuta anche in caso di morte dell'agente.


Sottocategoria:  Lavoro-autonomo-

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