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Contratto di formazione lavoro
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I contratti di formazione lavoro sono nati con l'intento di fornire una qualificazione professionale ai lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni (il limite massimo può essere superato nel caso di contratti iniziati prima del compimento del trentesimo anno) e agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un contratto a tempo determinato, la cui durata è fissata dalle parti ma non può comunque essere superiore a 24 mesi, e non rinnovabile salvo nel caso di lavori nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.
Per tutta la durata del contratto, al lavoratore deve essere impartito un insegnamento tale da fargli conseguire una qualifica professionale che deve essere attestata dal datore di lavoro al termine del periodo. Il progetto di formazione deve essere approvato dalla Commissione Regionale dell'Impiego.
Per compensare il datore di lavoro dell'opera di formazione professionale garantita al lavoratore, sono state previste una serie di agevolazioni tra le quali la possibilità di assumere il lavoratore in maniera nominativa, l'esenzione dagli oneri sociali e il finanziamento di corsi di qualificazione professionali frequentati dal lavoratore.
Il contratto di formazione lavoro è regolamentato dal d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito nella l. 19 dicembre 1984 n. 863 e successive modifiche tra cui quelle introdotte dalla l. n. 432 del 1994. Nel corso di queste modifiche l'età di applicazione del contratto è stata elevata fino a 32 anni.
La legge prevede che "In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto". Questo significa, in particolare, che se effettivamente non è mai stata effettuata alcuna formazione teorica, il contratto di lavoro potrebbe essere considerato, sin dall'inizio, a tempo indeterminato; l'ulteriore conseguenza di ciò è che il licenziamento intimato al lavoratore, se è stato effettuato solo per la scadenza del termine, deve essere ritenuto illegittimo. Infatti, il contratto a tempo indeterminato, quale appunto deve essere considerato quello di cui si discute, non avendo il datore di lavoro rispettato gli obblighi previsti per il contratto di formazione lavoro, può essere risolto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento.


Sottocategoria:  Formazione-

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