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Collaborazione coordinata e continuativa
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Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è previsto dal Codice civile che distingue tra lavoro autonomo e subordinato ma comprende le fattispecie previste all'Art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi secondo il quale i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono quelli percepiti:
- per lo svolgimento degli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- per la partecipazione a collegi e commissioni;
- in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Dal 2001, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non più quali altri redditi di lavoro autonomo. 

Pertanto, se i suddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell'oggetto della professione continuano a qualificarsi come redditi di lavoro autonomo. Se invece rientrano nei compiti propri dell'attività di lavoro dipendente costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Il nuovo trattamento fiscale prevede che il reddito dei collaboratori venga assoggettato alle stesse regole previste per i redditi di lavoro dipendente.
Pertanto ai collaboratori non spetterà più la deduzione forfetaria del 5% dal reddito complessivo ma sarà loro riconosciuta la detrazione d'imposta prevista per i redditi di lavoro dipendente.
Ai collaboratori saranno, inoltre, applicate le regole sulla tassazione previste per le trasferte dei dipendenti e quelle dei cosiddetti benefit.
I sostituti d'imposta che erogano tali redditi non applicheranno più la ritenuta d'acconto del 20% ma sono tenuti a:
- operare le ritenute sulla base degli scaglioni d'aliquota, sulla parte imponibile dei compensi in ciascun periodo di paga;
- calcolare la detrazione di lavoro dipendente spettante in base all'ammontare corrisposto;
- tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'Irpef e trattenere le addizionali.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il sistema contributivo. Pertanto, il contributo alla Gestione separata dell'Inps sarà ancora dovuto dai committenti sui compensi erogati nella misura del 10% o 13% a seconda della posizione soggettiva del collaboratore (a cui carico è solo un terzo del contributo stesso).

Sottocategoria:  Collaborazione-

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