Secondo la Corte di cassazione, il danno derivante dal mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie è totalmente risarcibile, oltre la misura degli interessi legali moratori, a prescindere dall'appartenenza del creditore ad una determinata categoria, salvo che il debitore provi di non aver prodotto danni o di averne prodotti in misura minore
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La Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, con la recente sentenza n. 19499,
del 16 luglio 2008, ha rivisto la sua posizione in materia di risarcimento del
maggior danno da svalutazione monetaria, derivante dall’inadempimento di
obbligazioni che abbiano ad oggetto una somma di denaro.
Nella circostanza, il Giudice di legittimità ha enunciato principi
assolutamente rivoluzionari capovolgendo i pregressi indirizzi
giurisprudenziali. La norma di cui all’art. 1224, co. 2, c.c., dispone che “al
creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore
risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli
interessi moratori”.
In precedenza, la questione relativa all’individuazione dei presupposti
richiesti per il riconoscimento - prescritto dal legislatore codicistico - del
diritto al risarcimento del maggior pregiudizio patito, era ampiamente dibattuta
tra gli interpreti.
Da un lato, vi era chi riteneva che per il creditore fosse sufficiente dedurre
la qualità di imprenditore, onde provare, per effetto di presunzione collegata
a detta connotazione professionale, il maggior danno subito.
Dall’altro, si era affermata, invece, l’opinione di chi considerava
necessaria l’allegazione della prova concreta della lesione economica
registrata, a prescindere dalle qualifiche personali del creditore e dall’attività
da questi esercitata.
La difficoltà di fornire siffatta dimostrazione rendeva, quindi, conveniente
per il debitore non adempiere tempestivamente alla propria obbligazione. La
conservazione della somma che quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere gli
permetteva, infatti, di lucrare sulla differenza tra quanto avrebbe potuto
agevolmente ricavare - in termini di interessi o altri frutti di investimento -
dal denaro non versato e quanto avrebbe, invece, dovuto rendere successivamente
al creditore che avesse agito giudizialmente per far valere le proprie
ragioni.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha fatto definitivamente chiarezza sulla
questione.
Ha introdotto il principio in base al quale il maggior danno di cui all'art.
1224, comma 2, c.c., ulteriore rispetto a quello già coperto dagli interessi
legali moratori non convenzionali comunque dovuti, è in via generale
riconoscibile in via presuntiva, a prescindere dalla prova fornita, per
qualunque creditore che ne domandi il risarcimento.
Non è più, quindi, richiesta l’appartenenza dell’avente causa ad una
categoria predeterminata e privilegiata. Il beneficio, laddove ne sussistano i
presupposti, può spettare a chiunque, indipendentemente dalla circostanza che
egli sia un consumatore, un imprenditore, un piccolo risparmiatore o un
artigiano.
La misura della somma da riconoscersi a titolo di maggior danno è rappresentata
dall’eventuale differenza maturata, a decorrere dalla data della messa in
mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, sempre
annualmente determinato ai sensi dell’art. 1284, co. 1, c.c..
L’ammontare rivendicato, infatti, se restituito tempestivamente, è
suscettibile di essere reinvestito, con conseguente neutralizzazione degli
effetti della svalutazione monetaria.
Al debitore è, tuttavia, concesso di provare - pur con le difficoltà connesse
alla raffigurabilità di un ipotetico ed economicamente inefficiente
comportamento altrui - che dal proprio ritardo o inadempimento non è derivato
alcun danno al creditore, oppure consegua un pregiudizio, di volta in volta,
inferiore rispetto a quello presunto subito.
Di contro, il creditore che ritenga di avere patito una lesione economica
addirittura superiore rispetto a quella presunta può, anch’egli, fornirne
adeguata dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione.
Con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore, la prova potrà dirsi
raggiunta solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del
diritto vantato, sia presumibile:
- nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia
effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che quest’ultimo,
ove fosse stato tempestivo, si sarebbe risolto nella totale o parziale
estinzione del debito contratto verso le banche;
- nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.
Articolo a cura del Centro Studi Giuridici - www.giuristionline.com
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