Homepage di Unione Consulenti

LOGIN

FINANZIAMENTI 2010

REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI

START UP AVVIO IMPRESA, BUSINESS PLAN

SERVIZI GRATUITI

FORUM



Risarcimento danni da svalutazione per mancato pagamento
( Recupero Crediti | Stampa Pagina Stampabile - Invia ad un amico Invia questo Articolo ad un Amico )
Secondo la Corte di cassazione, il danno derivante dal mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie è totalmente risarcibile, oltre la misura degli interessi legali moratori, a prescindere dall'appartenenza del creditore ad una determinata categoria, salvo che il debitore provi di non aver prodotto danni o di averne prodotti in misura minore 

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

La Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, con la recente sentenza n. 19499, del 16 luglio 2008, ha rivisto la sua posizione in materia di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, derivante dall’inadempimento di obbligazioni che abbiano ad oggetto una somma di denaro. 

Nella circostanza, il Giudice di legittimità ha enunciato principi assolutamente rivoluzionari capovolgendo i pregressi indirizzi giurisprudenziali. La norma di cui all’art. 1224, co. 2, c.c., dispone che “al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. 

In precedenza, la questione relativa all’individuazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento - prescritto dal legislatore codicistico - del diritto al risarcimento del maggior pregiudizio patito, era ampiamente dibattuta tra gli interpreti. 
Da un lato, vi era chi riteneva che per il creditore fosse sufficiente dedurre la qualità di imprenditore, onde provare, per effetto di presunzione collegata a detta connotazione professionale, il maggior danno subito. 
Dall’altro, si era affermata, invece, l’opinione di chi considerava necessaria l’allegazione della prova concreta della lesione economica registrata, a prescindere dalle qualifiche personali del creditore e dall’attività da questi esercitata. 

La difficoltà di fornire siffatta dimostrazione rendeva, quindi, conveniente per il debitore non adempiere tempestivamente alla propria obbligazione. La conservazione della somma che quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere gli permetteva, infatti, di lucrare sulla differenza tra quanto avrebbe potuto agevolmente ricavare - in termini di interessi o altri frutti di investimento - dal denaro non versato e quanto avrebbe, invece, dovuto rendere successivamente al creditore che avesse agito giudizialmente per far valere le proprie ragioni. 

Ebbene, la Corte di Cassazione ha fatto definitivamente chiarezza sulla questione. 
Ha introdotto il principio in base al quale il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., ulteriore rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali comunque dovuti, è in via generale riconoscibile in via presuntiva, a prescindere dalla prova fornita, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento. 
Non è più, quindi, richiesta l’appartenenza dell’avente causa ad una categoria predeterminata e privilegiata. Il beneficio, laddove ne sussistano i presupposti, può spettare a chiunque, indipendentemente dalla circostanza che egli sia un consumatore, un imprenditore, un piccolo risparmiatore o un artigiano. 

La misura della somma da riconoscersi a titolo di maggior danno è rappresentata dall’eventuale differenza maturata, a decorrere dalla data della messa in mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, sempre annualmente determinato ai sensi dell’art. 1284, co. 1, c.c.. 
L’ammontare rivendicato, infatti, se restituito tempestivamente, è suscettibile di essere reinvestito, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria. 
Al debitore è, tuttavia, concesso di provare - pur con le difficoltà connesse alla raffigurabilità di un ipotetico ed economicamente inefficiente comportamento altrui - che dal proprio ritardo o inadempimento non è derivato alcun danno al creditore, oppure consegua un pregiudizio, di volta in volta, inferiore rispetto a quello presunto subito. 
Di contro, il creditore che ritenga di avere patito una lesione economica addirittura superiore rispetto a quella presunta può, anch’egli, fornirne adeguata dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione. 
Con specifico riferimento alla figura dell’imprenditore, la prova potrà dirsi raggiunta solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del diritto vantato, sia presumibile: 
- nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che quest’ultimo, ove fosse stato tempestivo, si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; 
- nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Articolo a cura del Centro Studi Giuridici - www.giuristionline.com

Sottocategoria  Interessi-di-mora-

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all'esperto

[ Pagina Stampabile  Invia questo Articolo ad un Amico ]

 

RICERCA NEL SITO

Partner & Sponsor

NEWSLETTER

RICERCA UN PROFESSIONISTA

Server sicuro



Informazioni
Homepage | Chi Siamo | Contattaci | Registrazione utenti | Area Professionisti | Aziende Partner | Convenzionamenti | Stage e Tirocini | English version

Categorie e Guide Utili

Fisco e Tasse | Finanziamenti agevolati | Società e Amministrazione | Lavoro e Pensioni | Recupero Crediti | Casa e Immobili | Incidenti e Multe | Marchi e Brevetti

Servizi offerti
Assistenza Finanziamenti agevolati | Registrazione Marchi | Registrazione Brevetti  
Richiedi un parere all'esperto | Cerca Professionista | Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti al Feed RSS | Partecipa al Forum

Copyright © 2000-2010 Unione Consulenti. Tutti i diritti riservati.

Convenzionati