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Coefficienti di rivalutazione del valore dei fabbricati
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DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 15 MARZO 2001 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l'anno 2001 (G.U. 28 marzo 2001, n. 73)

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato comma 3, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

D E C R E T A

Art. 1 Titolo: Coefficienti per la determinazione del valore dei coefficienti agli effetti dell'applicazione dell'ICI. Testo: in vigore dal 28/03/2001 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: 

per l'anno 2001 = 1,03;
per l'anno 2000 = 1,06;
per l'anno 1999 = 1,08;
per l'anno 1998 = 1,10;
per l'anno 1997 = 1,12;
per l'anno 1996 = 1,16;
per l'anno 1995 = 1,20;
per l'anno 1994 = 1,23;
per l'anno 1993 = 1,26;
per l'anno 1992 = 1,27;
per l'anno 1991 = 1,29;
per l'anno 1990 = 1,36;
per l'anno 1989 = 1,42;
per l'anno 1988 = 1,48;
per l'anno 1987 = 1,60;
per l'anno 1986 = 1,73;
per l'anno 1985 = 1,85;
per l'anno 1984 = 1,97;
per l'anno 1983 = 2,10;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Sottocategoria:  Imposte-

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