ICI : pagamento del saldo Entro il 20 dicembre deve essere versata la seconda rata dell'ICI, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
L'imposta va calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per
l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto a giugno
2002. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20
dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.
1 - Chi deve pagare l’ICI
2 - La dichiarazione
3 - Calcolo dell’imposta
4 - Conversione in euro delle rendite catastali e dei redditi dominicali
5 - Le aliquote
6 - Immobili adibiti ad abitazione principale
7 - Le pertinenze dell'abitazione principale
8 - Come e quando si paga
9 - Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
10 - Per saperne di più
1 - Chi deve pagare l’ICI
L'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d'uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatore di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso. L'imposta va calcolata su base mensile, quindi, se il possesso si ha per più di 14 giorni, il mese deve essere computato per intero.
2 - Dichiarazioni per l'anno 2002
I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita
dichiarazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale
(per il 2001, il D.M. 18/04/2002).
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI
dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una
comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di
presentazione.
Decreto 18 aprile 2002 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 97 del
26/04/02)
Istruzioni
per la compilazione (sito del Ministero delle Finanze)
Modello
in Euro (sito del Ministero delle Finanze)
Modello
in Lire (sito del Ministero delle Finanze)
3 - Valore su cui calcolare l' ICI 2002
-
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando
l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla
rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione
delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in
comune commercio.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale,
rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
- L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali
si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è
protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha
posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo
al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
- Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni
particolari connesse al mutamento della soggettività passiva o della
destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, può essere utile, ai fini
della determinazione dell'imposta, consultare gli esempi riportati nella
circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001 (pagina "Per saperne di più").
4 - Conversione in euro delle rendite catastali e dei redditi dominicali
Ai fini della determinazione della base imponibile si riporta parte
della Circolare n.12/T del 21/12/01, avente per oggetto l’introduzione
dell’euro nelle procedure gestite dall’Agenzia del Territorio:
Le rendite del Catasto Fabbricati ed i redditi del Catasto Terreni ad oggi
vigenti, sono convertiti in euro. Già dal 1° gennaio 1999 i relativi dati sono
rilasciati in euro ed in lire.
Nell'archivio storico della banca dati del catasto sono conservati i dati
originari in lire, disponibili per la consultazione e la certificazione.
Le rendite del Catasto Fabbricati e i redditi del Catasto Terreni dal 1°
gennaio 2002 saranno attribuiti direttamente in euro attraverso la conversione
delle tariffe d'estimo attualmente vigenti.
Per le rendite iscritte in catasto, individuate mediante stima diretta e già
espresse in lire (unità immobiliari del Catasto Fabbricati appartenenti ai
gruppi di categoria D ed E), in base all'art. 5 del regolamento C.E. n.
1103/1997 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 giugno 1997, trattandosi di
importo finale, viene effettuata la conversione in euro sulla base del tasso
ufficiale (L. 1.936,27), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
5 - Le aliquote
2002
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
La misura dell’aliquota può variare, di regola, dal 4 al 7 per mille.
Il contribuente può rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile per
conoscere le aliquote e le detrazioni applicabili.
Aliquote
ICI 2002 e Addizionale IRPEF anno 2002
(dati forniti dall’Anci - CNC)
6 - Immobili adibiti ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
è riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta pari a € 103,29 (L.
200.000) annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale
destinazione.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è
che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il
soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere
suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano
nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di
proprietà o di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
parentela e accordando a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta
o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a € 258, 23 (L. 500.000) in
alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 (L. 500.000) fino a
concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal
caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta
detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del
versamento dell'imposta.
7 - Le pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso
trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che
il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota
anche alle pertinenze.
Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre ricordare che se detto
ammontare non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per
le pertinenze.
8 - Come e quando si paga
L'Ici va versata in due rate:
- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è pari al 50%
dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e
le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già
versato a titolo di acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione
entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico
versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario
effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il
concessionario della riscossione o presso le banche convenzionate con il
concessionario stesso, salvo diverse disposizioni del Comune.
I ritardatari possono pagare l'imposta, fino al 19 gennaio 2003, applicando
la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali
del 3% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Successivamente, cioè a partire dal 20 gennaio 2003 e fino al 20 dicembre 2003,
l'imposta deve essere versata invece con una sanzione del 6% dell'imposta
dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, anche in questo caso calcolati
solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da
versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente
postale dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se l'11 gennaio 2003 un contribuente vuole effettuare il versamento dell'ICI
pari a EUR 120,00, dovrà pagare:
EUR 120,00 a titolo di imposta;
EUR 4,50 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: EUR 120,00
x 3,75%;
EUR 0,22 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di
ritardo ottenuti dal calcolo EUR (120 x 3 x 22) : 36500
9 - Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi
dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica
soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata.
10 - Per saperne di più
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un parere all'esperto Servizio a cura di Unione Consulenti
Fonte: Ministero delle Finanze, 2002
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