Il testatore può disporre del proprio patrimonio nel testamento solo limitatamente alla quota disponibile di beni; la quota di legittima deve necessariamente essere riservata a determinati soggetti, coniuge e/o parenti
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Il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri, e di una quota indisponibile o di legittima, ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente perché sono riservati dalla legge a determinati soggetti.
La legge italiana prevede espressamente che, se una persona che muore lascia coniuge e/o parenti superstiti, una quota variabile del patrimonio ereditario è riservata ad essi.
La variazione della quota riservata come quota indisponibile o di legittima dipende dal grado di parentela dei cosiddetti legittimari con il testatore.
La legge italiana stabilisce che i legittimari, ovvero gli eredi legittimi, sono:
– il coniuge;
– i figli, sia legittimi, sia naturali, sia adottati.
Nella sola ipotesi in cui il testatore non lasci figli, al loro posto sono considerati legittimari gli ascendenti legittimi, ovvero genitori, nonni ect..
Se il coniuge superstite era separato dal testatore, ma la sentenza della separazione non è passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, lo stesso coniuge superstite ha uguali diritti di un coniuge non separato.
Giova evidenziare che, comunque, il diritto di abitare la casa familiare è sempre riservata al coniuge superstite.
Il testatore, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare la sola quota disponibile; se decide di destinare il patrimonio ereditario senza tener presente la quota di legittima o indisponibile, il testamento è considerato valido ed efficace fino a quando l’erede o gli eredi legittimi non richiedono in giudizio la quota che la legge riserva loro.
Percentuali della quota di legittima e la quota disponibile
La legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.
1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.
2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; pertanto, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.
3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
4) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
5) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 50%.
6) Se il testatore muore e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è pari a 1/3.
7) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.
8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.
Nel caso in cui chi decede non ha fatto testamento, la legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, necessariamente, la sola quota di legittima.
1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è pari al 100% del patrimonio ereditario.
2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% per ciascuno.
3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli.
4) Se il testatore muore e lascia coniuge e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi in parti uguali tra fratelli e/o sorelle.
5) Se il testatore muore e lascia coniuge, fratelli e/o sorelle e ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario per il coniuge e a 1/3 da dividersi tra fratelli e/o sorelle e ascendenti, di cui almeno 1/4 agli ascendenti.
6) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.
7) Se il testatore muore e lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.
8) Se il testatore muore e lascia solo un genitore, la quota di legittima a lui riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario.
9) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario ciascuno.
10) Se il testatore muore e lascia entrambi i genitori e fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i genitori e del restante 50% per fratelli e/o sorelle da suddividersi in parti uguali.
11) Se il testatore muore e lascia fratelli e/o sorelle, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario da suddividersi in parti uguali.
12) Se il testatore muore e lascia solo i nonni, la quota di legittima riservata loro dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario per i nonni paterni e del 50% restante per i nonni materni.
13) Se il testatore muore e lascia bisnonni o altri ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario all’ascendente più prossimo.
14) Se il testatore muore e lascia solo altri parenti (diversi da quelli citati nei casi precedenti), la quota di legittima riservata dalla legge è del 100% del patrimonio ereditario per il/i parenti più prossimi entro il 6°, i quali escludono gli altri.
Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa
Sottocategoria Successione- Testamento-
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