L'acquirente di un pc ha diritto al rimborso del valore di mercato del sistema operativo o dei software installati sul pc se decide di restituirli per installarne altri di propria scelta
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Normalmente la vendita di un computer è abbinata all’acquisto di un sistema operativo
e di altri software preinstallati.
Di conseguenza, acquistando un hardware, si è costretti ad accettare il sistema
operativo e i software installati dal produttore del PC.
Ciò soprattutto per i computer portatili, per i quali non operano rivenditori
che, come avviene per le macchine fisse, su richiesta dell'acquirente
assemblano le varie parti della macchina.
Dal punto di vista dell'acquirente invece le considerazioni fondamentali
riguardano il marchio dell'hardware - preferito per fidelizzazione, consiglio di
un esperto, convenienza del prezzo - ed il sistema operativo, che rappresenta una
componente essenziale del PC.
Data l'importanza del sistema operativo, è fondamentale per l’acquirente scegliere il proprio PC per le
sue caratteristiche tecniche hardware
e non perché vi è abbinato un determinato sistema operativo preinstallato piuttosto che un altro.
In altre parole, l’acquisto della macchina e di uno specifico sistema
operativo ha pertanto ad oggetto due beni non inscindibili dal punto di vista
tecnico.
Ne discende il diritto del consumatore di pretendere il rimborso del costo del
preinstallato se preferisce un diverso sistema operativo e altri programmi specifici.
Così secondo il Giudice di pace di Firenze nella decisione qui esaminata, che
ha stabilito che il diritto al rimborso discende dal fatto che le condizioni del contratto di uso del software
sono conosciute dall’acquirente solo dopo l’acquisto.
Si badi: acquirente, non consumatore, in quanto quello affermato in tale
decisione pare affermarsi un principio giuridico relativo alla compravendita in generale
e non solo a quella tra professionisti
e consumatori.
Infatti nella sentenza
viene fatto espresso riferimento
ad obblighi di natura codicistica,
quale quello di eseguire in buona
fede il contratto (art. 1375 c.c.),
ma non viene presa mai in esame
né la qualità (consumatore o meno)
dell’acquirente né
vengono richiamate le disposizione
del Codice del consumo o, normative speciali a
tutela dei consumatori.
La decisione del Giudice di Pace di Firenze
Sul presupposto del fatto, ammesso dalla stessa convenuta, che la
inscindibilità tra hardware e sistema
operativo è solo di natura
commerciale e non tecnica, il
giudice ha affermato che il software
M. esistente sui computer
prodotti dalla società convenuta, viene da quest’ultima elaborato in una
versione specifica e direttamente
installato al fine di garantire un
miglior funzionamento del prodotto completo immesso sul mercato.
Il Giudice ha stabilito che il contratto
di licenza d’uso intercorre tra l’utente
e il produttore del computer
o di un suo componente» (hardware) presso il
quale l’utente ha acquistato il
prodotto.
Inoltre la licenza prevede il
diritto dell’utente al rimborso
qualora non accetti le condizioni
del contratto.
L’affermazione della convenuta
secondo cui tali previsioni costituiscono
clausole stabilite unilateralmente
da M. e, perciò, attenendo
ad un rapporto cui la società
produttrice è estranea non la
obbligherebbe, non è stata ritenuta
fondata dal giudice.
Infatti il contratto
di licenza, quando anche predisposto unilateralmente
dalla M., non può che
essere stato il frutto di accordi
commerciali tra le due
società. Ne consegue che la società
produttrice ha accettato e
fatto proprio il testo del contratto
di licenza nel momento stesso in
cui ha effettuato l'installazione sul suo hardware
offrendo poi in vendita il
prodotto finale.
Dunque, in
assenza di diverse condizioni di
vendita preliminarmente concordate
dal produttore con il compratore,
il primo risponde delle
relative clausole nei riguardi del
secondo.
Secondo il Giudice di pace inoltre la clausola del contratto di licenza,
così come formulata, ha significato
solo se interpretata nel senso
di stabilire il diritto al rimborso: sembrerebbe
del tutto singolare che il produttore
invitasse il compratore a domandare
informazioni sul rimborso
per poi rispondergli che non è
previsto.
Il rimborso è pertanto dovuto poichè per l’utilizzo
del software è in essere un contratto
separato, con condizioni che il
compratore non ha però possibilità
di conoscere se non dopo aver
comprato il prodotto (né è certo
sufficiente a tal fine che gli opuscoli
indichino che il computer è
equipaggiato con un «certo» software).
Né infine può ritenersi valida alternativa
al rimborso del valore del
software quella del rimborso totale
del prodotto acquistato, in assenza
del relativo consenso dell’acquirente.
Né ha rilevanza
sugli effetti giuridici del rapporto
di cui trattasi può avere il fatto
che sia possibile trovare in commercio
anche hardware privo di
software, sia pur di altri produttori.
La società convenuta è stata pertanto condannata
a rimborsare a M.P. il valore
dei programmi M., stabilito
in via equitativa in € 140,00,
prezzo indicato in causa dall’attore
con riferimento al valore di
mercato dei software,
non contestato dalla stessa
Società convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. M. P. citava dinanzi a questo Giudice la società X, esponendo di aver
acquistato nel settembre 2005 un computer tipo notebook (...) con preinstallato software M. (...) e di aver
richiesto alla produttrice X il rimborso del costo di quest’ultimo previa restituzione dello stesso, come da
istruzioni riportate nella relativa licenza d’uso.
(...)
Si costituiva la convenuta la quale precisava che la inscindibilità tra apparecchiatura e sistema operativo
dei suoi prodotti, era non tecnica ma commerciale in conformità agli usi invalsi nello specifico settore
nel quale era prevalente l’interesse dell’utente finale ad avere un prodotto completo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riconosciuta in causa dalla X la scindibilità tecnica tra struttura del computer (hardware) e sistema
operativo presente su di esso (software), è risultato altresì che il software M. esistente sui computer da
lei prodotti, e quindi anche sul notebook di cui trattasi, vi viene da essa direttamente installato apportandovi
gli opportuni adattamenti, tanto da dar luogo ad una versione specifica dell’originale da considerasi
diversa da quello e propria del produttore di hardware (...), al fine del miglior funzionamento
del prodotto completo immesso sul mercato.
Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d’uso (...) con le condizioni per il suo utilizzo da
parte del compratore. Il testo prodotto in causa dall’attore, ma confermato dalla convenuta, dichiara preliminarmente
che tale contratto intercorre tra l’utente e il «produttore del computer o di un suo componente
» presso il quale l’utente ha acquistato il prodotto, precisando anche che il termine computer viene
utilizzato per indicare l’hardware. Aggiunge che qualora l’utente non accetti le condizioni del contratto
«dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o
dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso».
Afferma la convenuta che tali clausole sono state stabilite unilateralmente da M. e attengono ad un
rapporto cui essa è estranea. Così non sembra, stante che non vi è dubbio che il produttore di cui si parla
sia quello dell’hardware essendo il contratto medesimo a chiarirlo, e che, anche ammesso che il testo
possa essere stato predisposto unilateralmente dalla M. appare non credibile che esso non sia stato
conosciuto dalla X essendo verosimile piuttosto che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi
tra le due società.
In ogni caso deve ritenersi da lei accettato e fatto proprio, nel momento stesso in cui l’ha installato sul suo
hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale.
Dunque ad avviso del giudicante, in assenza di diverse condizioni di vendita di quest’ultimo preliminarmente
concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative clausole nei riguardi
dello stesso.
(...)
Del resto il rimborso appare dovuto, sussistendo per l’utilizzo del software un contratto separato (con condizioni
oltretutto molto particolari) che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato
il prodotto (né è certo sufficiente a tal fine che gli opuscoli indichino che il computer è equipaggiato
con un «certo» software) e che, se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell’acquisto
lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.
Né infine può valutarsi come valida alternativa quella del rimborso totale del prodotto acquistato,
in assenza del relativo consenso dell’acquirente.
D’altro canto nessuna rilevanza sugli effetti giuridici del rapporto di cui trattasi può avere il fatto che
sia possibile trovare in commercio anche hardware privo di software, sia pur di altri produttori.
(...)
Per quanto detto si ritiene che la convenuta società debba essere condannata a rimborsare al P. il valore
dei due indicati programmi M., previa loro restituzione.
Sulle modalità di quest’ultima non può il giudicante pronunciarsi, essendo questa domanda nuova
svolta in sede conclusionale, osservando soltanto che le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona
fede e perciò astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l’art. 1375 c.c.
Circa l’importo del rimborso, ritiene il giudicante che in assenza di specifiche contestazioni di parte
convenuta, possa confermarsi in via equitativa quello complessivo di Euro 140,00 richiesto dall’attore
con riferimento al prezzo di vendita sul mercato dei due programmi in questione (...).
Articolo a cura del Dott. Barnaba Accardi
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