Nel contratto di trasporto di cose il destinatario manifestata la sua adesione al contratto con la richiesta di consegna della merce, subentra al mittente nell’obbligo di pagare al vettore il corrispettivo del trasporto
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Il Tribunale di Torino ha stabilito che le pretese di credito del vettore per
differenze di tariffe di trasporto debbano essere rivolte al destinatario che ha
ricevuto la merce, essendo in tal caso il mittente (attore, ne giudizio qui
esaminato) privo di legittimazione passiva.
Secondo il Tribunale di Torino infatti:
– nel contratto di trasporto di cose, qualificabile come contratto a favore di terzi, il destinatario che
chiede la riconsegna, subentra al mittente nell’obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto al
vettore;
– il destinatario (se il mittente è soggetto diverso) è un terzo nel cui interesse è perfezionato il contratto
di trasporto e può non accettare la merce; se accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo
al vettore, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono
stati violati i patti intercorsi con questi;
– nonostante il contratto di trasporto configuri un contratto a favore di terzi, il destinatario è tenuto a
pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest’ultimo,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 c.c., applicabile anche nel
caso in cui il trasporto di merce non è gravato da assegno;
– è ammissibile un accordo in deroga all’art. 1692, comma 2, c.c., purché risultante da specifica
clausola contrattuale.
Definizione del contratto
Il contratto di trasporto è definito dall’art. 1678 c.c. come l'accordo con il quale il
vettore si obbliga dietro corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro,
assumendosi il rischio dell’esecuzione.
Si tratta di un contratto obbligatorio e consensuale, per cui si perfeziona con il semplice consenso e
la consegna riguarda la sola fase esecutiva.
Nel trasporto di cose le parti contrattuali possono essere due (mittente e destinatario) o più nel caso
in cui l’esecuzione richieda l’intervento di altro soggetto che esegua il trasporto,
cioè il vettore.
In tale ipotesi la struttura trilaterale del contratto configura l’ipotesi, di cui all’art. 1411 c.c.,
del contratto a favore di terzi.
Tuttavia, nel contratto di trasporto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 c.c.
il destinatario non può dichiarare
di voler profittare del contratto fin dalla sua stipulazione, ma deve attendere che il trasporto sia avvenuto
e le cose siano state fisicamente
dislocate nel luogo di destinazione, per cui i diritti del destinatario sorgono al tempo della
sua adesione, cioè della richiesta della riconsegna
(art.1689 c.c.).
Sino all'adesione del destinatario, il contratto rimane invece efficace nei confronti del mittente
stipulante, obbligato a pagare al vettore il corrispettivo del trasporto (c.d. porto) anche
nell’ipotesi in cui destinatario sia un terzo.
Crediti nascenti dal contratto
I crediti di cui il vettore può esigere il pagamento dal destinatario all’atto della
riconsegna della merce che sono ex art. 1692 c.c., di due categorie:
1) i «crediti del vettore» cioè i crediti per il rimborso di spese e il pagamento del corrispettivo
del trasporto;
2) Gli «assegni» da cui è gravata la cosa, vale a dire i crediti che il mittente
vanta verso il destinatario e dei quali ha affidato al vettore l’incarico
di riscossione.
Nella seconda ipotesi nel contratto di trasporto si inserisce una pattuizione negoziale accessoria, rientrante
nello schema del «mandato», per cui il vettore mandatario viene onerato della riscossione di uno specifico
credito del mittente, con l’obbligo, ex art. 1713 1° co. c.c., di consegnare
al mandante quanto ricevuto. Esempio di «assegno» gravante sulla merce trasportata è quello per il
pagamento del relativo prezzo.
Nella prima ipotesi invece, viene in esame il «porto assegnato» o «assegno del porto»,
che si configura quando il mittente rimette al destinatario il pagamento del
trasporto; il destinatario, secondo lo schema della «delegazione», non è obbligato ad eseguire
il pagamento (art. 1269, comma 2, c.c.), ma è solo onerato ad effettuarlo se intende ricevere
le cose trasportate, a norma dell’art. 1689, comma 2, c.c.; tuttavia, per presunzione di
legge, una sua obbligazione diretta verso il vettore (art. 1269, primo comma, c.c.) sorge nel momento
stesso in cui il destinatario,
ricevendo la riconsegna, fa propri definitivamente gli effetti del contratto, assumendone anche gli obblighi.
Pertanto, se il vettore effettua la riconsegna senza riscuotere i crediti, il destinatario resta obbligato
al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna e ha luogo, ex lege,
la liberazione del mittente, di modo che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento dei propri crediti,
soltanto al destinatario (art. 1692 c.c.).
Nell’ipotesi in cui il vettore ometta anche di riscuotere «gli assegni da cui è gravata la cosa»,
si aggiunge la responsabilità verso il mittente per l’importo degli assegni a lui dovuti (art. 1692
c.c.).
Anche quando manchi la clausola di «porto assegnato» con la «delegazione di pagamento», il vettore che esegua la riconsegna
senza pretendere il contemporaneo soddisfacimento del corrispettivo dal destinatario,
perde l’azione verso il mittente, conservando invece l’azione verso il destinatario.
La posizione del vettore non viene modificata da un eventuale patto tra il destinatario compratore
e il venditore che faccia gravare unicamente su quest'ultimo, nei rapporti interni,
le spese del trasporto, in quanto tale patto non è opponibile al vettore.
Le parti, con un’espressa clausola contrattuale («franco di porto» o altra equivalente), possono
tuttavia derogare all’art. 1692, comma 2, c.c.,
addebitando le spese di trasporto al mittente: in tal caso il destinatario ha diritto
alla riconsegna della merce senza il preventivo pagamento al
vettore (o al sub-vettore) del corrispettivo del trasporto.
Tuttavia, tali pattuizioni devono risultare da clausole contrattuali e non possono essere desunte né
dalla mancanza di «assegni» sulla merce (atteso che rimane inalterato l’obbligo ex lege del destinatario
che abbia accettato la riconsegna), né dalla emissione di fatture dei trasporti a carico del
primo mittente.
Tribunale di Torino - Sentenza 1° agosto 2007
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omissis
3) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice, di accertamento dell’insussistenza di ogni ragione di
credito vantata dal sig. I. S., titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti della società V. C.
S.p.a., a titolo di differenze di tariffe di trasporto «a forcella », atteso il difetto di legittimazione passiva della V.
C. S.p.a. rispetto ad ogni pretesa di differenza tariffaria del sig. I. Come si è detto, parte attrice ha innanzitutto
chiesto, nel merito, l’accertamento dell’insussistenza di ogni ragione di credito vantata dal sig. I. S.,
titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti della società V. C. S.p.a., a titolo di differenze di
tariffe di trasporto «a forcella», atteso il difetto di legittimazione
passiva della V. C. S.p.a. rispetto ad ogni pretesa di differenza tariffaria del sig. I. suddetta domanda
risulta fondata e meritevole di accoglimento, con le precisazioni che seguono.
I. Invero, risulta documentalmente provato che, con scrittura privata in data 18 gennaio 2002, la società V.
C. S.p.a., avente ad oggetto l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi, ed il sig. I. S., nella sua qualità
di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., hanno stipulato un contratto di trasporto, in forza del
quale quest’ultima si è obbligata ad esercitare i servizi in qualità di sub-vettore (cfr. copia del citato contratto
prodotta da parte attrice sub doc. 1); parte attrice ha ammesso e riconosciuto espressamente in atto di citazione
che l’Impresa individuale Autotrasporti I. S. ha regolarmente eseguito i servizi di trasporto per conto
della V. C. S.p.a., consegnando puntualmente ai destinatari le merci trasportate. È pacifico in causa che i destinatari
dei trasporti sono soggetti diversi dalla società V. C. S.p.a. Senonché, è documentalmente provato
che, con lettera raccomandata a.r. in data 9 giugno 2005, il sig. I. S., a mezzo del proprio legale, ha richiesto
alla V. C. S.p.a., per i trasporti effettuati per conto di quest’ultima, il pagamento della residua somma dovuta
dall’applicazione della tariffa «a forcella», pari ad € 584.273,47, oltre interessi e spese, intimandone il
pagamento, con l’avvertimento che in mancanza sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria (cfr. copia della
citata lettera, prodotta da parte attrice sub doc. 2).
II. La V. C. S.p.a. ha promosso la presente causa in prevenzione, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale
che accerti che nulla è dovuto al sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale A. I. S., a titolo
di differenze di tariffe di trasporto «a forcella», rispetto ai prezzi già pagati in relazione a tutti i servizi di trasporto
eseguiti per conto della V. C. S.p.a. Appare dunque evidente la sussistenza dell’«interesse ad agire» di
parte attrice, tenuto anche conto che: – per «interesse ad agire» deve intendersi quella «condizione dell’azione
» espressamente enunciata dall’art. 100 c.p.c., in forza del quale «per proporre una domanda o per contraddire
alla stessa, è necessario avervi interesse»; l’interesse cui fa riferimento la norma citata non
dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano
consapevole, bensì nel senso di interesse per quell’ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso
l’attività giurisdizionale, ossia la «tutela giurisdizionale » (cfr. Cass., sentenza 9 dicembre 1980 n. 6371;
Cass., sentenza 2 febbraio 1983 n. 901); in altre parole ancora, l’interesse ad agire si risolve nella «concreta
utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata», utilità che
deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento
della decisione del Giudice. (omissis)
4) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice, di accertamento dell’inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità, nullità e, comunque, di rigetto di ogni pretesa di differenze tariffarie da parte del sig. I. S., nella
sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., nei confronti della società V. C. S.p.a.
per effetto della decadenza semestrale di cui all’art. 5 del contratto di trasporto 19 ottobre 2001.
Parte attrice ha anche chiesto, nel merito, l’accertamento dell’inammissibilità,
improponibilità, improcedibilità, nullità e comunque il rigetto di ogni pretesa di differenze
tariffarie da parte del sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S.,
nei confronti della società V. C. S.p.a. per effetto della decadenza semestrale di cui all’art. 5 del contratto di
trasporto 19 ottobre 2001. Anche la suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
I. Invero, al punto 5) del contratto di trasporto del 18 gennaio 2002 le attuali parti in causa hanno espressamente
pattuito la seguente clausola: «5) Voi siete tenuti, a pena di decadenza, a chiedere eventuali
differenze di compensi che riteniate dovute in applicazione del presente contratto e/o a qualsiasi titolo nessuno
escluso, nel termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data delle fatture da Voi emesse. L’eventuale richiesta dovrà
essere a noi inviata con raccomandata A/R nel termine perentorio suddetto, specificando in essa l’ammontare
delle differenze e, in modo sintetico, le ragioni tecniche per le quali sarebbero dovute.
La presente clausola di decadenza si intende approvata nel senso che essa costituisce parte autonoma del contratto e
produce in ogni caso i suoi effetti indipendentemente dall’efficacia o nullità del contratto stesso».
II. Nel caso di specie, è pacifico che il sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I.
S., rivendica differenze tariffarie relative al periodo intercorso fino al mese di gennaio 2004 ed è altrettanto
pacifico che la società V. C. S.p.a. ha già corrisposto al
convenuto i prezzi nella misura concordata, sulla base delle fatture emesse dal convenuto.
Ora, poiché la citata lettera raccomandata a.r. è stata inviata dal legale dell’attuale convenuto alla società V. C. S.p.a. soltanto
in data 9 giugno 2005 (cfr. doc. 2 di parte attrice), il sig. I. S. è ampiamente decaduto dal preteso diritto
di credito per differenze tariffarie.
Del resto, la suddetta clausola di decadenza deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti in causa.
Invero, si deve osservare che, secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nei rapporti di lavoro, la valutazione,
a norma dell’art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza
del giudice di merito, deve avere riguardo alla
brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l’attività
prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti
dai contratti collettivi per l’esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione
di congruità, il raffronto con la disciplina dell’art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono
essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro - potendosi assimilare l’inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. in tal senso: Cass.
civile , sez. lav., 20 maggio 2004, n. 9647, in Giust. civ.
Mass., 2004, 5: nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, in relazione
all’art. 105 del c.c.n.l. dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, aveva reputato, facendo
corretto uso del criterio di interpretazione letterale del contratto, che il detto articolo contenesse un termine
di decadenza convenzionale, fissato in sei mesi a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento,
per reclamare i compensi da lavoro straordinario non erogati; Cass. civile, sez. lav., 6 agosto
2003, n. 11875, in Giust. civ. Mass., 2003, 7-8: nella specie, relativa alla richiesta di una differenza sull’indennità
di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il
termine di decadenza previsto dall’art. 36 del c.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall’art.
2113 c.c.; Cass. civile, sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9202, in Giust. civ. Mass., 2003, 6; Cass. civile, sez.
lav., 25 marzo 1998, n. 3186).
A maggior ragione, dunque, nei rapporti tra imprenditori, in materia di trasporto c.d. «a forcella», il termine di sei mesi dalla
data delle fatture relative ai servizi di trasporto previsto dalla clausola in esame appare un termine certamente
congruo per rivendicare eventuali differenze tariffarie.
(...)
5) Sull’ulteriore domanda di accertamento proposta da parte attrice. Infine, parte attrice ha chiesto
l’accertamento che, in ogni caso, la società V. C. S.p.a. nulla deve al sig. I. S., nella sua qualità di titolare
dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., a titolo di differenze di tariffe di trasporto c.d. «a
forcella», per i motivi tutti di cui agli atti di causa. La domanda deve ritenersi già compresa ed assorbita
dalle precedenti domande, già esaminate e ritenute entrambe meritevoli di accoglimento, non
avendo parte attrice avanzato ulteriori e diversi motivi rispetto a quelli già proposti a sostegno delle
precedenti domande.
Articolo a cura del Dott. Barnaba Accardi
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