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Trasporto di cose: obbligazioni del destinatario
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Nel contratto di trasporto di cose il destinatario manifestata la sua adesione al contratto con la richiesta di consegna della merce, subentra al mittente nell’obbligo di pagare al vettore il corrispettivo del trasporto

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Il Tribunale di Torino ha stabilito che le pretese di credito del vettore per differenze di tariffe di trasporto debbano essere rivolte al destinatario che ha ricevuto la merce, essendo in tal caso il mittente (attore, ne giudizio qui esaminato) privo di legittimazione passiva.

Secondo il Tribunale di Torino infatti:
– nel contratto di trasporto di cose, qualificabile come contratto a favore di terzi, il destinatario che chiede la riconsegna, subentra al mittente nell’obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto al vettore;
– il destinatario (se il mittente è soggetto diverso) è un terzo nel cui interesse è perfezionato il contratto di trasporto e può non accettare la merce; se accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con questi;
– nonostante il contratto di trasporto configuri un contratto a favore di terzi, il destinatario è tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest’ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 c.c., applicabile anche nel caso in cui il trasporto di merce non è gravato da assegno;
– è ammissibile un accordo in deroga all’art. 1692, comma 2, c.c., purché risultante da specifica clausola contrattuale.

Definizione del contratto

Il contratto di trasporto è definito dall’art. 1678 c.c. come l'accordo con il quale il vettore si obbliga dietro corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, assumendosi il rischio dell’esecuzione.
Si tratta di un contratto obbligatorio e consensuale, per cui si perfeziona con il semplice consenso e la consegna riguarda la sola fase esecutiva.

Nel trasporto di cose le parti contrattuali possono essere due (mittente e destinatario) o più nel caso in cui l’esecuzione richieda l’intervento di altro soggetto che esegua il trasporto, cioè il vettore.
In tale ipotesi la struttura trilaterale del contratto configura l’ipotesi, di cui all’art. 1411 c.c., del contratto a favore di terzi.

Tuttavia, nel contratto di trasporto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 c.c. il destinatario non può dichiarare
di voler profittare del contratto fin dalla sua stipulazione, ma deve attendere che il trasporto sia avvenuto e le cose siano state fisicamente
dislocate nel luogo di destinazione, per cui i diritti del destinatario sorgono al tempo della sua adesione, cioè della richiesta della riconsegna
(art.1689 c.c.). 
Sino all'adesione del destinatario, il contratto rimane invece efficace nei confronti del mittente stipulante, obbligato a pagare al vettore il corrispettivo del trasporto (c.d. porto) anche nell’ipotesi in cui destinatario sia un terzo.

Crediti nascenti dal contratto

I crediti di cui il vettore può esigere il pagamento dal destinatario all’atto della riconsegna della merce che sono ex art. 1692 c.c., di due categorie:
1) i «crediti del vettore» cioè i crediti per il rimborso di spese e il pagamento del corrispettivo del trasporto; 
2) Gli «assegni» da cui è gravata la cosa, vale a dire i crediti che il mittente vanta verso il destinatario e dei quali ha affidato al vettore l’incarico
di riscossione.

Nella seconda ipotesi nel contratto di trasporto si inserisce una pattuizione negoziale accessoria, rientrante nello schema del «mandato», per cui il vettore mandatario viene onerato della riscossione di uno specifico credito del mittente, con l’obbligo, ex art. 1713 1° co. c.c., di consegnare
al mandante quanto ricevuto. Esempio di «assegno» gravante sulla merce trasportata è quello per il pagamento del relativo prezzo.

Nella prima ipotesi invece, viene in esame il «porto assegnato» o «assegno del porto», che si configura quando il mittente rimette al destinatario il pagamento del trasporto; il destinatario, secondo lo schema della «delegazione», non è obbligato ad eseguire il pagamento (art. 1269, comma 2, c.c.), ma è solo onerato ad effettuarlo se intende ricevere le cose trasportate, a norma dell’art. 1689, comma 2, c.c.; tuttavia, per presunzione di legge, una sua obbligazione diretta verso il vettore (art. 1269, primo comma, c.c.) sorge nel momento stesso in cui il destinatario,
ricevendo la riconsegna, fa propri definitivamente gli effetti del contratto, assumendone anche gli obblighi.

Pertanto, se il vettore effettua la riconsegna senza riscuotere i crediti, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna e ha luogo, ex lege, la liberazione del mittente, di modo che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento dei propri crediti, soltanto al destinatario (art. 1692 c.c.).
Nell’ipotesi in cui il vettore ometta anche di riscuotere «gli assegni da cui è gravata la cosa», si aggiunge la responsabilità verso il mittente per l’importo degli assegni a lui dovuti (art. 1692 c.c.).

Anche quando manchi la clausola di «porto assegnato» con la «delegazione di pagamento», il vettore che esegua la riconsegna senza pretendere il contemporaneo soddisfacimento del corrispettivo dal destinatario, perde l’azione verso il mittente, conservando invece l’azione verso il destinatario.
La posizione del vettore non viene modificata da un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore che faccia gravare unicamente su quest'ultimo, nei rapporti interni, le spese del trasporto, in quanto tale patto non è opponibile al vettore.

Le parti, con un’espressa clausola contrattuale («franco di porto» o altra equivalente), possono tuttavia derogare all’art. 1692, comma 2, c.c.,
addebitando le spese di trasporto al mittente: in tal caso il destinatario ha diritto alla riconsegna della merce senza il preventivo pagamento al
vettore (o al sub-vettore) del corrispettivo del trasporto.
Tuttavia, tali pattuizioni devono risultare da clausole contrattuali e non possono essere desunte né dalla mancanza di «assegni» sulla merce (atteso che rimane inalterato l’obbligo ex lege del destinatario che abbia accettato la riconsegna), né dalla emissione di fatture dei trasporti a carico del primo mittente.

Tribunale di Torino - Sentenza 1° agosto 2007

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis
3) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice, di accertamento dell’insussistenza di ogni ragione di credito vantata dal sig. I. S., titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti della società V. C. S.p.a., a titolo di differenze di tariffe di trasporto «a forcella », atteso il difetto di legittimazione passiva della V. C. S.p.a. rispetto ad ogni pretesa di differenza tariffaria del sig. I. Come si è detto, parte attrice ha innanzitutto chiesto, nel merito, l’accertamento dell’insussistenza di ogni ragione di credito vantata dal sig. I. S., titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti della società V. C. S.p.a., a titolo di differenze di tariffe di trasporto «a forcella», atteso il difetto di legittimazione
passiva della V. C. S.p.a. rispetto ad ogni pretesa di differenza tariffaria del sig. I. suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, con le precisazioni che seguono. 

I. Invero, risulta documentalmente provato che, con scrittura privata in data 18 gennaio 2002, la società V. C. S.p.a., avente ad oggetto l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi, ed il sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., hanno stipulato un contratto di trasporto, in forza del quale quest’ultima si è obbligata ad esercitare i servizi in qualità di sub-vettore (cfr. copia del citato contratto prodotta da parte attrice sub doc. 1); parte attrice ha ammesso e riconosciuto espressamente in atto di citazione che l’Impresa individuale Autotrasporti I. S. ha regolarmente eseguito i servizi di trasporto per conto della V. C. S.p.a., consegnando puntualmente ai destinatari le merci trasportate. È pacifico in causa che i destinatari dei trasporti sono soggetti diversi dalla società V. C. S.p.a. Senonché, è documentalmente provato che, con lettera raccomandata a.r. in data 9 giugno 2005, il sig. I. S., a mezzo del proprio legale, ha richiesto
alla V. C. S.p.a., per i trasporti effettuati per conto di quest’ultima, il pagamento della residua somma dovuta dall’applicazione della tariffa «a forcella», pari ad € 584.273,47, oltre interessi e spese, intimandone il pagamento, con l’avvertimento che in mancanza sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria (cfr. copia della citata lettera, prodotta da parte attrice sub doc. 2).

II. La V. C. S.p.a. ha promosso la presente causa in prevenzione, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale che accerti che nulla è dovuto al sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale A. I. S., a titolo di differenze di tariffe di trasporto «a forcella», rispetto ai prezzi già pagati in relazione a tutti i servizi di trasporto eseguiti per conto della V. C. S.p.a. Appare dunque evidente la sussistenza dell’«interesse ad agire» di parte attrice, tenuto anche conto che: – per «interesse ad agire» deve intendersi quella «condizione dell’azione » espressamente enunciata dall’art. 100 c.p.c., in forza del quale «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse»; l’interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell’ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso
l’attività giurisdizionale, ossia la «tutela giurisdizionale » (cfr. Cass., sentenza 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass., sentenza 2 febbraio 1983 n. 901); in altre parole ancora, l’interesse ad agire si risolve nella «concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata», utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice. (omissis)

4) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice, di accertamento dell’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, nullità e, comunque, di rigetto di ogni pretesa di differenze tariffarie da parte del sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., nei confronti della società V. C. S.p.a. per effetto della decadenza semestrale di cui all’art. 5 del contratto di trasporto 19 ottobre 2001. 
Parte attrice ha anche chiesto, nel merito, l’accertamento dell’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, nullità e comunque il rigetto di ogni pretesa di differenze tariffarie da parte del sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., nei confronti della società V. C. S.p.a. per effetto della decadenza semestrale di cui all’art. 5 del contratto di trasporto 19 ottobre 2001. Anche la suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, al punto 5) del contratto di trasporto del 18 gennaio 2002 le attuali parti in causa hanno espressamente pattuito la seguente clausola: «5) Voi siete tenuti,  a pena di decadenza, a chiedere eventuali differenze di compensi che riteniate dovute in applicazione del presente contratto e/o a qualsiasi titolo nessuno escluso, nel termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data delle fatture da Voi emesse. L’eventuale richiesta dovrà
essere a noi inviata con raccomandata A/R nel termine perentorio suddetto, specificando in essa l’ammontare delle differenze e, in modo sintetico, le ragioni tecniche per le quali sarebbero dovute. 
La presente clausola di decadenza si intende approvata nel senso che essa costituisce parte autonoma del contratto e produce in ogni caso i suoi effetti indipendentemente dall’efficacia o nullità del contratto stesso». 

II. Nel caso di specie, è pacifico che il sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., rivendica differenze tariffarie relative al periodo intercorso fino al mese di gennaio 2004 ed è altrettanto pacifico che la società V. C. S.p.a. ha già corrisposto al
convenuto i prezzi nella misura concordata, sulla base delle fatture emesse dal convenuto. 
Ora, poiché la citata lettera raccomandata a.r. è stata inviata dal legale dell’attuale convenuto alla società V. C. S.p.a. soltanto in data 9 giugno 2005 (cfr. doc. 2 di parte attrice), il sig. I. S. è ampiamente decaduto dal preteso diritto di credito per differenze tariffarie. 
Del resto, la suddetta clausola di decadenza deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti in causa. 
Invero, si deve osservare che, secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nei rapporti di lavoro, la valutazione, a norma dell’art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla
brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l’attività prevista per evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l’esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell’art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - potendosi assimilare l’inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. lav., 20 maggio 2004, n. 9647, in Giust. civ.
Mass., 2004, 5: nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che, in relazione all’art. 105 del c.c.n.l. dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, aveva reputato, facendo corretto uso del criterio di interpretazione letterale del contratto, che il detto articolo contenesse un termine di decadenza convenzionale, fissato in sei mesi a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento, per reclamare i compensi da lavoro straordinario non erogati; Cass. civile, sez. lav., 6 agosto 2003, n. 11875, in Giust. civ. Mass., 2003, 7-8: nella specie, relativa alla richiesta di una differenza sull’indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall’art. 36 del c.c.n.l. degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall’art.
2113 c.c.; Cass. civile, sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9202, in Giust. civ. Mass., 2003, 6; Cass. civile, sez. lav., 25 marzo 1998, n. 3186). 
A maggior ragione, dunque, nei rapporti tra imprenditori, in materia di trasporto c.d. «a forcella», il termine di sei mesi dalla data delle fatture relative ai servizi di trasporto previsto dalla clausola in esame appare un termine certamente congruo per rivendicare eventuali differenze tariffarie.
(...)

5) Sull’ulteriore domanda di accertamento proposta da parte attrice. Infine, parte attrice ha chiesto l’accertamento che, in ogni caso, la società V. C. S.p.a. nulla deve al sig. I. S., nella sua qualità di titolare dell’Impresa individuale Autotrasporti I. S., a titolo di differenze di tariffe di trasporto c.d. «a forcella», per i motivi tutti di cui agli atti di causa. La domanda deve ritenersi già compresa ed assorbita dalle precedenti domande, già esaminate e ritenute entrambe meritevoli di accoglimento, non avendo parte attrice avanzato ulteriori e diversi motivi rispetto a quelli già proposti a sostegno delle precedenti domande.

Articolo a cura del Dott. Barnaba Accardi

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