Dal 2008 i piccoli imprenditori e professionisti (c.d. contribuenti “minimi”) passano automaticamente al nuovo regime fiscale che semplifica gli adempimenti e diminuisce i costi

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Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per chi possiede determinati requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia (art. 32 bis, DPR n° 633/72). Ciò significa che questi contribuenti possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

I contribuenti, invece, che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/8) barrando nel quadro B, la casella denominata “Contribuenti minori”.

Chi sono i “contribuenti minimi”
Imprese individuali e professionisti singoli che 
nell’anno precedente: 
– hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro 
– non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) 
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione 
– non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro 

nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi) 
iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). 

Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000). 

Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti “minimi in franchigia” che avevano optato per il regime ordinario

Chi non è un “contribuente minimo”
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
– le imprese individuali e i professionisti singoli che nell’anno precedente: 
– anno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro 
– hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto) 
– hanno effettuato cessioni all’esportazione 
– hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro 
– le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi) 
– le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2). 

Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000). 

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
– i non residenti 
– chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi 
– chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale 
– coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva 
– Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);
– Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
– Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
– Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
– Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
– Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
– Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);
– Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del dPR n. 633/72);
– Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
– Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del dPR n. 600/73);
– Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
– Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95).

I vantaggi del nuovo regime fiscale

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.

Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta soltanto obbligatoria:
– la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali; 
– la certificazione dei corrispettivi; 
– la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; 
– l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge; 
– la titolarità di un conto corrente bancario o postale. 

L’opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati “minimi” possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.

La cessazione dal regime dei “minimi”
Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione 
Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall’inizio del periodo di imposta 

Ulteriori chiarimenti nella circolare n.7/E 28 gennaio 2008 

Articolo tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate

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