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Rischi della compravendita
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Vi sono alcuni casi particolari di acquisto di immobili che sono soggetti a un rischio maggiore per il compratore. Ecco una serie di casi nei quali è necessaria una particolare cautela.

Se il venditore è coniugato
Se la casa è intestata a uno solo dei coniugi e tra di essi è in vigore il regime della separazione legale dei beni, il proprietario può vendere il bene anche senza accordo con l'altro coniuge.
Se tra i coniugi è in vigore il regime della comunione legale ed il bene è stato acquistato dopo il matrimonio, è necessaria la firma di entrambi sul contratto preliminare e sul contratto definitivo.
La scelta del regime di separazione di beni risulta da un'annotazione sull'atto di matrimonio, l'assenza di tale annotazione indica che tra i coniuge è in vigore il regime di comunione.
Per i bene acquistati prima del matrimonio e per quelli ricevuti in donazione o eredità il proprietario del bene resta titolare esclusivo del diritto di perfezionare l'atto di compravendita.

Se il venditore ha ricevuto la casa in donazione o eredità
Una particolare attenzione è necessaria quando si acquistano immobili ereditati o ricevuti in donazione.
In questo caso esiste la possibilità che altri eventuali eredi si rivalgano sull'acquirente perché ritengono di essere stati lesi nei loro diritti ereditari.

L'acquisto da imprese costruttrici
L'acquisto di appartamenti in costruzione è spesso possibili a condizioni economiche migliori di quelle spuntabili sul mercato degli immobili già costruiti.
Un eventuale fallimento della ditta costruttrice potrebbe lasciare l'acquirente che ha già versato una parte o tutto l'importo nella difficile situazione di non entrare in possesso l'immobile terminato (a causa della revocatoria prevista dalla legge fallimentare) e di non riuscire a recuperare il capitale già versato.


Sottocategoria:  Immobili-acquisto-

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